gianluca78

Membro Junior
La domanda è volutamente scherzosa.

Però il punto rimane. Io sono di Roma e voglio comprare un immobile del '61 (dentro al Comune di Roma).

L'agente dice che non ha nessun certificato (agibilità, abitabilità, concessioni edilizie) ma che va bene così.

Che non ci sono problemi. Dici che è la legge a dirlo.

Ora visto che la figura "Agente-legislatore-magistrato" non l'hanno ancora inventata io vi chiedo:

Possibile che gli immobili costruiti prima del '67 non abbiano bisogno di nessuna certificazione?

Niente concessioni? Niente agibilità?

Ma cos'è successo nel '67?
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in estrema sintesi.......il 1 settembre 1967 è una data fissata in relazione all'obbligo di verifica del certificato di abitabilità e licenze, richiamata in particolare dalla l.47/85, che imponeva l'obbligo di verifica delle licenze edilizie e certificati di abitabilità per gli immobili post 01.09.1967, mentre per gli immobili costruiti precedentemente era sufficiente la dichiarazione sostitutiva, che quotidianamente viene riportata negl'atti notarili...; questa data è stata scelta per convenzione, non potendo effettuare ricerche a ritroso "fino alla notte dei tempi"..
il certificato di abitabilità/agibilità è stato introdotto col r.d.1265 del 1934, sebbene alcuni comuni avessero già in precedenza qualcosa di simile, mentre la licenza edilizia è obbligatoria dal '42.
nel periodo 34-67, quindi, non è che "tutto è a norma", ma semplicemente, non è necessaria la verifica a pena di nullità degl'atti...
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la 47/85 è quella che comunemente viene chiamato "condono dell'85", il cui fine era quello di regolarizzare gli immobili che, se oggetto di abusi edizi, ex lege avevano perso i requisiti di abitabilità/agibilità....
avendo stabilito che:
Capo IV
Opere sanabili. Soggetti legittimati.
Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti- legge non convertiti

31. Sanatoria delle opere abusive.

Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 , a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486 , dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 , e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 , non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 , e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge
e poi:
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni . Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge . Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente.
e ancora:
40. Mancata presentazione dell'istanza.

Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione] . Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata . Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente . Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21 . Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa . Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
e infine:
52. Iscrizione al catasto.

Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente . Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000 .
dall'entrata in vigore della 47/85 bisogna dichiarare se la costruzione è iniziata ante 01.09.1967 oppure dopo: nel primo caso non si indaga oltre in quanto già regolamentata dalla normativa precedente (in particolare dalla l.1150/42, dal r.d.1265/34 e dal r.d.652/39), mentre nel secondo caso, il notaio ha l'obbligo di verificare licenze e permessi a costruire e relativi provvedimenti, che infatti vengono poi citati nell'atto.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
intendo dire che quanto dichiarate non è esatto al 100%.
Se l'abuso è ante 1967 non è detto che sia in prescrizione per "collaterale" effetto della legge ponte (n. 765/1967 che ha posto l'onere di dotarsi di licenza edilizia ogni volta che si fa un intervento). I comuni quindi si sono dovuti adeguare alle nuove regole dal 67, ma per l'interregno (un anno dal momento di uscita sulla G.U. e quindi fino al 68) ha permesso i comuni di adeguarsi seguendo criteri diversi a seconda se l'immobile fosse nei centri urbani o fuori da essi. Siccome la legge urbanistica è la 1150/42 se un intervento tra il 42 e il 67 non risulta autorizzato con gli strumenti urbanistici del tempo è un abuso da sanare (se non è già stato sanato), e se non fosse stato sanato potrebbe essere o perché non è proprio sanabile (e quindi demolizione in arrivo) o rientra nelle possibilità di sanatoria, nel caso va pagata la sanzione e ciao. Nei centri urbani la l. 1150 era meno efficace, ecco perchè dico che nei centri urbani può essere diverso.
Normative
L. n. 1150/42
L. n. 765/1967
D.P.R. 380/2001
 

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