Samuele Brignone

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti,
un cliente (non gestito da me ai tempi) ha ricevuto una sanzione per mancato pagamento dell'annualità successiva di un contratto di locazione.
Il contratto in realtà era da risolvere più di un anno fa in quanto ora c'è già un nuovo inquilino con nuovo contratto regolarmente registrato.
La sanzione è di 158 Euro.

Ora: come procedere? Occorre effettuare la risoluzione indicando la data effettiva, quindi oltre un anno fa, pagando i 67 Euro + la sanzione (30% vero?). Così facendo, occorre comunque pagare la sanzione di 158 Euro?

Purtroppo ottenere informazioni telefoniche dall'ADE è impossibile...
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Innanzitutto, sarebbe opportuno che fosse lo stesso contribuente a recarsi presso l’ufficio che ha erogato la sanzione. Tale soggetto, se non vuole continuare ad essere sanzionato ogni anno per omesso versamento dell’imposta di registro, dovrà dimostrare all’ufficio competente che il contratto XXX non è più in essere (su quell’immobile c’è ora il nuovo contratto di locazione YYY), essendo il rapporto di locazione cessato in data XXX, chiedendo all'ufficio di acquisire la risoluzione (a suo tempo non fatta) ora per allora (il nuovo termine di tolleranza entro due anni dall’omissione (Legge di Stabilità 2015), prevede ora una sanzione del 4,29% = 1/7 del 30%), e annullando la sanzione comminata relativa all’omesso versamento dell’annualità successiva (in sostanza, chiedendo una riduzione della sanzione).

Tale procedura (se accettata) dovrà essere riliquidata dal tassatore locale. Il problema è capire se l’ufficio competente accetta il ravvedimento. Il guaio è che quell’ufficio ha già riscontrato un’irregolarità (il ravvedimento operoso scatta solo se è il contribuente a sanare spontaneamente l’irregolarità: la notifica di atti di liquidazione e di accertamento (con contestazione di sanzioni) blocca il ravvedimento operoso, così come gli atti con i quali si recuperano crediti di imposta), con conseguente pretesa tributaria piena (30%) nei confronti del contribuente.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Per tali fattispecie viene emesso provvedimento di autotutela. Non cè alcuna discrezione dell'ufficio qualora vi siano prove certe che il contratto si è concluso alla data che dice il contribuente l'avviso di liquidazione VIENE ANNULLATO. Fai presentare istanza al tuo cliente, in genere vi sono dei prestampati, altre volte puoi farlo in carta semplice. Allega delega, fotocopia doc identità delegante e delegato, cioè te. A ciò unisci il versamento dei 67 euro con relative sanzioni e interessi e spese di notifica dell'avviso (QUELLE SONO OBBLIGATORIE) , modello RLI con richiesta di risoluzione e cosa più importane, fotocopia dei due contratti, quello oggetto dell'avviso e il nuovo contratto, in modo tale da evidenziare che PER LO STESSO IMMOBILE vi è stato successivo contratto, iniziato in data antecedente la scadenza oggetto dell'avviso. Presenta tutto e, se sei fortunato e hai tutto apposto, il provvedimento di autotutela ti viene fatto direttamente allo sportello.
 

Studio Roversi

Membro Attivo
Professionista
Per tali fattispecie viene emesso provvedimento di autotutela. Non cè alcuna discrezione dell'ufficio qualora vi siano prove certe che il contratto si è concluso alla data che dice il contribuente l'avviso di liquidazione VIENE ANNULLATO. Fai presentare istanza al tuo cliente, in genere vi sono dei prestampati, altre volte puoi farlo in carta semplice. Allega delega, fotocopia doc identità delegante e delegato, cioè te. A ciò unisci il versamento dei 67 euro con relative sanzioni e interessi e spese di notifica dell'avviso (QUELLE SONO OBBLIGATORIE) , modello RLI con richiesta di risoluzione e cosa più importane, fotocopia dei due contratti, quello oggetto dell'avviso e il nuovo contratto, in modo tale da evidenziare che PER LO STESSO IMMOBILE vi è stato successivo contratto, iniziato in data antecedente la scadenza oggetto dell'avviso. Presenta tutto e, se sei fortunato e hai tutto apposto, il provvedimento di autotutela ti viene fatto direttamente allo sportello.


Ultimamente, per quanto ci riguarda, è una continua lotta contro i mulini a vento, Catasto, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. Due casi simili ci sono capitati giusto l'anno scorso. Qui l fisco ha la mano pesante. Altro che nuovo rapporto di collaborazione tra il contribuente e il fisco! :disappunto: Niente istanza di autotutela promossa dal privato, questa voce non esiste nel dizionario piacentino, unitamente all'altra voce, antiquata, ma sempre valida; "buon senso", di conseguenza niente autoliquidazione, hanno pretesa memoria documentale idonea a dimostrare la risoluzione contrattuale con tanto di lettera racccomandata di disdetta dell'inquilino, che il cliente aveva perso e, solo dopo lungo e faticoso contraddittorio, hanno deciso di chiudere l'accertamento, bontà loro, emettendo un sucessivo avviso di liquidazione con ricalcolo complessivo di sanzioni calibrate sulla mancata risoluzione. Il solito calvario.:rabbia:
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
se non hai prove certe nessun ufficio ti annulla il provvedimento. Se si smarrisce la prova documentale qui di certo non è colpa dell'Ade. Se il tuo cliente avesse correttamente comunicato la risoluzione nessun avviso sarebbe arrivato, con risparmio di lavoro anche per quel funzionario che deve inviarlo e poi annullarlo invece di fare qualcosa di più costruttivo
 

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