Nella foto allegata è riportato un muro di cinta e relativa recinzione in ferro che affaccia su una via pubblica. Detto muro si estende per 200 metri ed è di proprietà rispettivamente condominio A (20 condomini) 100 mt., condominio B (10 condomini) 30 mt. e condominio C (10 condomini) 70 mt. Detti condomini, seppur contigui, furono costruiti in tempi diversi pertanto ogni condominio provvide ad erigere e a manutenere sia il muro che la recinzione per l’estensione di propria competenza. Il condominio A ha deciso di effettuare la manutenzione straordinaria per quanto di propria competenza. Poiché l’inferriata è fatiscente ed il muro cha la sorregge è quasi tutto da rifare, abbiamo a disposizione due opzioni.
Opzione 1) Stesso muro/ringhiera previa necessaria manutenzione e pitturazione (costo € 25.000) ;
Opzione 2) Abbattimento e rifacimento del muro con l’utilizzo di blocchi in pietra e nuova ringhiera (costo € 30.000).
La differenza dei costi fra le due opzioni non è eccessiva e, considerato che avremmo un manufatto ex novo, è pertanto accettabile. Può detto condominio A decidere di erigere un muro ed una recinzione che non siano esteticamente in continuità con il rimanente muro/recinzione o è “obbligato” alla continuità del muro/recinzione rimanente e quindi solo alla manutenzione del manufatto esistente ?
L’opzione 2 è da considerarsi innovazione e voluttuaria art. 1120- 1121) ?
Secondo il mio modesto parere, può essere innovazione (art. 1120) ma certamente non molto gravosa a carattere voluttuario (art.1121).
Se trattasi di innovazione la maggioranza prevista è quella prevista dal quinto comma art. 1136 (maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore dell’edificio)?
Grazie a chi vorrà illuminarmi
Opzione 1) Stesso muro/ringhiera previa necessaria manutenzione e pitturazione (costo € 25.000) ;
Opzione 2) Abbattimento e rifacimento del muro con l’utilizzo di blocchi in pietra e nuova ringhiera (costo € 30.000).
La differenza dei costi fra le due opzioni non è eccessiva e, considerato che avremmo un manufatto ex novo, è pertanto accettabile. Può detto condominio A decidere di erigere un muro ed una recinzione che non siano esteticamente in continuità con il rimanente muro/recinzione o è “obbligato” alla continuità del muro/recinzione rimanente e quindi solo alla manutenzione del manufatto esistente ?
L’opzione 2 è da considerarsi innovazione e voluttuaria art. 1120- 1121) ?
Secondo il mio modesto parere, può essere innovazione (art. 1120) ma certamente non molto gravosa a carattere voluttuario (art.1121).
Se trattasi di innovazione la maggioranza prevista è quella prevista dal quinto comma art. 1136 (maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore dell’edificio)?
Grazie a chi vorrà illuminarmi