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Mediazione immobiliare - diritto alla provvigione - Cass. 3165 del 2 febbraio 2023
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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 753751" data-attributes="member: 53081"><p>Ennesimo pronunciamento della Suprema Corte in tema di provvigioni dell'agente immobiliare.</p><p>Nel caso di specie non è stato riconosciuto il diritto alla provvigione.</p><p>I Giudici hanno ritenuto che l'agente si fosse limitato a mettere in contatto le parti e non hanno riscontrato adeguato nesso causale fra la sua attività e la successiva conclusione dell'affare.</p><p>Sono stati valorizzati i seguenti elementi:</p><p>1) la parte messa in relazione col venditore non coincideva con l'acquirente (seppure fosse la madre e fosse presente alle visite eseguite dal primo mediatore);</p><p>2) il lasso di tempo intercorso fra la scadenza del primo mandato e la conclusione dell'affare era significativo;</p><p>3) l'attività del secondo mediatore è stata qualitativamente rilevante e tale da costituire l'antecedente causale della conclusione dell'affare.</p><p>Questo il principio di diritto affermato:</p><p>"<em>Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia <strong>effetto causato adeguatamente dal suo intervento</strong>, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza</em>".</p><p>Insomma, "<em>non vi fu scavalco</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 753751, member: 53081"] Ennesimo pronunciamento della Suprema Corte in tema di provvigioni dell'agente immobiliare. Nel caso di specie non è stato riconosciuto il diritto alla provvigione. I Giudici hanno ritenuto che l'agente si fosse limitato a mettere in contatto le parti e non hanno riscontrato adeguato nesso causale fra la sua attività e la successiva conclusione dell'affare. Sono stati valorizzati i seguenti elementi: 1) la parte messa in relazione col venditore non coincideva con l'acquirente (seppure fosse la madre e fosse presente alle visite eseguite dal primo mediatore); 2) il lasso di tempo intercorso fra la scadenza del primo mandato e la conclusione dell'affare era significativo; 3) l'attività del secondo mediatore è stata qualitativamente rilevante e tale da costituire l'antecedente causale della conclusione dell'affare. Questo il principio di diritto affermato: "[I]Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia [B]effetto causato adeguatamente dal suo intervento[/B], senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza[/I]". Insomma, "[I]non vi fu scavalco[/I]". [/QUOTE]
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