da Idealista
l'agenzia delle entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. ma contiene anche informazioni sulle agevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014
agevolazioni prima casa 2015
i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti
- l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- l'immobile deve essere ubicato
l'agenzia delle entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. ma contiene anche informazioni sulle agevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014
agevolazioni prima casa 2015
i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti
- l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- l'immobile deve essere ubicato
- nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
- se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
- se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. la condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
- per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
- se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
- l'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
- in ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale