Scusate se non sono intervenuto ma impegni continui...
L'art. 1125 del c.c. stabilisce che la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai; le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Inoltre è da tenere presente l'art. 1117 dello stesso codice che definicìsce le parti comuni dell'edificio dove sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale , per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Sulla base di questi articoli, esistono infinità di interventi e di precisazioni emesse dalla Suprema Corte, che sulla questione in esame hanno emesso le seguenti sentenze:
Il condominio non risponde dei danni verificatisi sulla parte sovrastante e sottostante dei balconi (Cass. Sez. III Civile, n. 22370 del 29.11.2004)
Il condominio non è responsabile dei danni riscontratisi sulla parte sottostante e sovrastante dei balconi, dei quali rispondono solo i proprietari degli appartamenti immobiliari corrispondenti.
Inoltre, per farla breve la stessa Suprema Corte, con sentenze n. 587 del 12.01.2011 e n. 218 del 05.01.2011 stabilisce che balconi aggettanti, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ciò conferma un orientamento che supera definitivamente la posizione secondo cui la soletta è soggetta al regime di comunione tra proprietario che usa il balcone e proprietario dell’unità immobiliare sottostante.
I balconi aggettanti e le relative solette rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono, conseguentemente le spese di riparazione gravano solo sugli stessi.
Soggetti a un regime diverso, invece, sono tutti gli elementi decorativi dei frontali e dei parapetti che, in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono, rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, sono considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del cod. civ. la spesa per la loro riparazione o ricostruzione ricade su tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno".
Pertanto essendo definito, come avevo già annunciato, che le pertinenze o responsabilità sono dei singoli proprietari, penso sia giusto che StudioMinucci, che riveste la carica di Amministratore, diffidi in forma ufficiale, i singoli proprietari ad intervenire per la sistemazione delle parti ammalorate.
Senza forma di contraddizione, vorrei però ribadire che l'intervento effettuato per la messa in sicurezza delle stesse parti ritengo sia corretto in quanto si è intervenuti su due fronti molto importanti; ovvero sia per rispondere al RUP che ha richiesto certificazione della messa in sicurezza sia per i condomini stessi che per eventuali avventori o passanti; sia perché nelle more del decreto 81, vi è la responsabilità (in solido) dei responsabili che vestono la figura di DdL, ed in questo caso, come già detto l'Amministratore non è altro che il Legale Rappresentante del Condominio.