La riduzione del canone di locazione (sia in regime ordinario che in cedolare secca) non richiede obbligatoriamente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, risoluzione n°60/E/2010). Ciò nonostante, per attribuire certezza e computabilità all’accordo, le parti possono (è una facoltà, non un obbligo) richiederne la registrazione volontaria (del canone e della relativa base imponibile).
In tal caso, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro (mod. F23; cod. trib. 109T) e l’accordo integrativo di riduzione (n°2 copie da presentare all’Agenzia delle Entrate) sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio: la riduzione di canone è soggetta all’imposta di registro anche se il contratto è assoggettato a cedolare secca, in quanto – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate Direzione Normativa dell’Emilia-Romagna su istanza di interpello – non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento.
Nel mod. 69, nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO dovrà essere riportato: RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE + serie e numero dell’atto, e in ADEMPIMENTO, dovrà barrarsi la casella “REG”.