Le Sezioni unite della Corte di Cassazione chiarendo una vecchia diatriba, hanno affermato che al fine di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio, sia sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1138 c.c.
In precedenti pronunce si era dichiarato che per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso unanime di tutti i condomini, in mancanza del quale avrebbe dovuto provvedere il giudice su istanza degli interessati.
Le tabelle millesimali - spiega la Corte nella sentenza n.18477/2010 - in base all'art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza a norma dell'art. 1138).
Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condominio cui sono allegate.
In precedenti pronunce si era dichiarato che per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso unanime di tutti i condomini, in mancanza del quale avrebbe dovuto provvedere il giudice su istanza degli interessati.
Le tabelle millesimali - spiega la Corte nella sentenza n.18477/2010 - in base all'art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza a norma dell'art. 1138).
Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condominio cui sono allegate.