Picollo

Nuovo Iscritto
07.07.2010
è la prima volta che partecipo al forum con un mio problema condominiale. picollo

Oggetto: modifica individuale staccionata .
Sono proprietario con mia moglie e mia figlia di un alloggio a piano terra di un condominio di 12 alloggi. Sei alloggi sono al primo piano e sei alloggi sono al piano terra. Questi ultimi alloggi hanno in proprietà una parte di prato condominiale e sono suddivisi da cinque staccionate. Una staccionata condominiale completa le suddivisioni e il contorno esterno del condominio.
Il condomino posto di fianco a noi ha venduto il proprio alloggio a mia figlia. Così le due proprietà sono continuative ma divise dalla staccionata. Senza chiedere il permesso tramite l’assemblea al condomino, abbiamo tolto tre metri di staccionata su dieci, della suddivisione per collegare esternamente i due alloggi.
Questo perché mia figlia, 37 anni, è in sedia a rotelle permanente e abbiamo considerato la staccionata come una barriera architettonica in casa nostra. Inoltre abbiamo considerato che l’intervento eseguito non abbia modificato il decoro architettonico del condominio. La lunghezza totale della staccionata del perimetro esterno e le suddivisioni arriva a 200 m. circa. Guardando dall’esterno a nostro avviso, i tre m. mancanti non modificano il valore architettonico del condomino. Inoltre due condomini hanno sostituito per manutenzione una trave di 4m. con misure completamente diverse e la diversità si nota.
Essendo prevista l’assemblea a fine mese, e avendo sentito dei commenti negativi di alcuni condomini, volevo sapere se le nostre ragioni giustificano la modifica effettuata.
Ciao a tutti . picollo
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
se non viene modificata fortemente la facciata dell'edificio, eliminare le barriere architettoniche degli edifici è considerata un'operazione ordinaria a cui non si dovrebbe opporre nessuno, soprattutto nel tuo caso reale.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
hai fatto un apertura da una u.i. ad un altra dello stesso condominio, per il 1102c.c. si può fare

diverso sarebbe stato se la facevi da una u.i. di un fabbricato all'u.i. di un altro fabbricato

Diritto del singolo condomino ad apportarvi modificazioni a sé utili. Cass. Civ. 27.10.2003 n.16097
Per il principio di comproprietà dell’intero muro perimetrale dell’edificio condominiale, il singolo condomino è legittimato ad apportarvi modificazioni che gli garantiscono una utilità aggiuntiva rispetto agli altri condomini, a condizione che 1) non venga limitato il diritto all’uso del muro degli altri condomini; 2) non ne venga alterata la normale destinazione; 3) tali modificazioni non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio.
Giurisprudenza Conforme: Cass.Civ. 26.03.2002, n.4314; Cass.Civ. 18.02.1998 n.1708.

IL CONDOMINO NON PUO’ APRIRE VARCHI NEI MURI O NELLE RECINZIONI CONDOMINIALI PER METTERE IN COMUNICAZIONE UNA SUA PROPRIETA’ ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO CON UNA SUA PROPRIETA’ ALL’ESTERNO DEL CONDOMINIO (Cass. 19.4.2006 n. 9036)

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 19 aprile 2006 n. 9036
E’ illegittimo da parte del condomino aprire un’apertura nel muro perimetrale al fine di mettere in comunicazione il proprio appartamento con un’altra proprietà attigua, ma esterna al condominio.


COMMENTO. Il divieto e’ costantemente affermato da anni.
Il condomino può, ai sensi dell’art. 1102 CC, aprire varchi nei muri perimetrali o nelle recinzioni condominiali per mettere in comunicazione o in più agevole comunicazione la suà unità immobiliare con l’esterno.
Non puo’ invece realizzare le medesime aperture ove esse mettano in comunicazione l’unità immobiliare all’interno del condominio con altre proprietà del medesimo condomino all’esterno del condominio. Il che comporta infatti la costituzione di una servitù, per la quale occorre l’assenso unanime dei condomini.


Criteri per valutare il pregiudizio del decoro architettonico
Cassazione 15 aprile 2002 n.5417 Presidente Pontorieri - Relatore Settimj

La Cassazione - ribadita con la sentenza n.4314 del 2002 la legittimità dell'apertura di una porta nell'androne comune che non comporti una sostanziale modifica dell'entità materiale e della destinazione oppure un'alterazione del decoro aOrchitettonico - ha, poi, precisato, con la pronuncia in epigrafe, che la valutazione dell'incidenza di una innovazione sul decoro architettonico dell'edificio condominiale deve essere condotta, caso per caso, con criteri di maggiore o minore rigore in considerazione sia dell'originaria situazione dell'edificio circa l'unitarietà di linee e di stile, sia in relazione all'eventuale menomazione subita per effetto di precedenti innovazioni apportate da altri partecipanti al condominio.
Una volta poi che sia stato accertato il pregiudizio estetico, non è necessaria alcuna ulteriore indagine sul danno economico perché questo è insito in quello estetico.
Trattasi, quindi, di un giudizio di fatto che è riservato al giudice del merito che non è più sindacabile in Cassazione se sia esente da vizi logici e giuridici.
Il principio conferma, pertanto, l'opportunità della tempestiva azione avverso innovazioni pregiudizievoli che, altrimenti, possono determinare, poi, il consolidamento di una situazione che incide sulla valutazione di una futura ed ulteriore lesione di un bene che potrebbe aver già perduto, da tempo, quella connotazione estetica che, pertanto, non può più essere compromessa
 

Picollo

Nuovo Iscritto
ciao alberto. condivido il tuo pesiero e chi vuole qualcosa sul serio trova la strada, gli altri una scusa.

Aggiunto dopo 17 minuti :

ciao procichiani, la tua risposta è completa e dettagliata, l'art. 1102 del c.c. non l'avevo ancora letto. farò una email per l'amministratore e ti farò sapere. quando si comincia , il meglio viene poi da se. ciao picollo
 

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