Nel caso in cui l'acquirente stipulando un mutuo con erogazione differita debba estinguere il mutuo gravante sull'immobile da parte del venditore, il debito residuo valutato con i conteggi estintivi del secondo mutuo dovrebbe essere riferito alla data dell'atto oppure alla data successiva (11 giorni lavorativi) del consolidamento dell'ipoteca.
Come si comportano di norma gli istituti di credito?
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