Assegno postdatato: se a garanzia, il contratto è nullo
L’accordo con cui viene dato, a garanzia del pagamento di un’obbligazione, un assegno privo di data o postdatato è nullo.
È lecito emettere un assegno postdatato? Secondo gran parte della giurisprudenza sì (salva, ai fini esclusivamente fiscali, la regolarizzazione del titolo con l’imposta di bollo, all’atto dell’incasso). E questo perché si tratta di un titolo al portatore: la banca, cioè, è tenuta a pagarlo a vista; pertanto ogni clausola, riportata sull’assegno, che deroghi a tale obbligo, è nulla.
Dunque è nulla anche la postdatazione in quanto non è altro che un esplicito ordine, impartito alla banca, di pagare il titolo in un momento futuro e non all’atto della sua presentazione, in deroga all’obbligo di pagamento a vista. La conseguenza è che il prenditore (colui, cioè, che ha in mano l’assegno) può esigere il pagamento del titolo postdatato in qualsiasi momento. Anche se la data futura non si è ancora verificata.
Così ragiona, su tutti, la Cassazione [1] (leggi “Si considera valido il pagamento con un assegno postdatato”).
Ciò che però è nullo è l’accordo con cui il creditore si fa consegnare, dal debitore, un assegno postdatato a garanzia dell’esatto adempimento di una obbligazione futura. Un esempio, tanto per indicare un caso assai ricorrente, è quello dal padrone di casa che, all’atto della consegna delle chiavi dell’appartamento, si fa rilasciare, a garanzia del versamento dei primi canoni mensili, un assegno privo di data o postdatato, da incassare nell’ipotesi in cui l’inquilino sia inadempiente ai suoi obblighi.
In questo caso, l’accorso di garanzia si considera nullo e, pertanto, il debitore che ha emesso gli assegni ne potrà pretendere la restituzione. Infatti, i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo sono anch’essi nulli e “revocabili”.
Tale è la giusta conclusione cui è arrivato il Tribunale di Cassino in una recente sentenza [2]. Anche la stessa Cassazione, in passato, aveva avuto modo di aderire su tale interpretazione [3].
Secondo i giudici, è scorretta la pratica commerciale che prevede la consegna di assegni postdatati o privi di data, a garanzia del futuro adempimento di obbligazioni di denaro.
Risultato: in tale ipotesi diventa nullo sia il titolo di credito postdatato, sia il sottostante patto di garanzia.
Un tale uso dell’assegno è illegittimo perché lo trasforma in un titolo di credito simile alla cambiale, volto ad esercitare una forma di coercizione del debitore.
L’accordo con cui viene dato, a garanzia del pagamento di un’obbligazione, un assegno privo di data o postdatato è nullo.
È lecito emettere un assegno postdatato? Secondo gran parte della giurisprudenza sì (salva, ai fini esclusivamente fiscali, la regolarizzazione del titolo con l’imposta di bollo, all’atto dell’incasso). E questo perché si tratta di un titolo al portatore: la banca, cioè, è tenuta a pagarlo a vista; pertanto ogni clausola, riportata sull’assegno, che deroghi a tale obbligo, è nulla.
Dunque è nulla anche la postdatazione in quanto non è altro che un esplicito ordine, impartito alla banca, di pagare il titolo in un momento futuro e non all’atto della sua presentazione, in deroga all’obbligo di pagamento a vista. La conseguenza è che il prenditore (colui, cioè, che ha in mano l’assegno) può esigere il pagamento del titolo postdatato in qualsiasi momento. Anche se la data futura non si è ancora verificata.
Così ragiona, su tutti, la Cassazione [1] (leggi “Si considera valido il pagamento con un assegno postdatato”).
Ciò che però è nullo è l’accordo con cui il creditore si fa consegnare, dal debitore, un assegno postdatato a garanzia dell’esatto adempimento di una obbligazione futura. Un esempio, tanto per indicare un caso assai ricorrente, è quello dal padrone di casa che, all’atto della consegna delle chiavi dell’appartamento, si fa rilasciare, a garanzia del versamento dei primi canoni mensili, un assegno privo di data o postdatato, da incassare nell’ipotesi in cui l’inquilino sia inadempiente ai suoi obblighi.
In questo caso, l’accorso di garanzia si considera nullo e, pertanto, il debitore che ha emesso gli assegni ne potrà pretendere la restituzione. Infatti, i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo sono anch’essi nulli e “revocabili”.
Tale è la giusta conclusione cui è arrivato il Tribunale di Cassino in una recente sentenza [2]. Anche la stessa Cassazione, in passato, aveva avuto modo di aderire su tale interpretazione [3].
Secondo i giudici, è scorretta la pratica commerciale che prevede la consegna di assegni postdatati o privi di data, a garanzia del futuro adempimento di obbligazioni di denaro.
Risultato: in tale ipotesi diventa nullo sia il titolo di credito postdatato, sia il sottostante patto di garanzia.
Un tale uso dell’assegno è illegittimo perché lo trasforma in un titolo di credito simile alla cambiale, volto ad esercitare una forma di coercizione del debitore.
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