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FONTE IL SOLE 24 ORE
Casa, auto, risparmi: come mettere al sicuro i beni di famiglia
di Angelo Busani e Emanuele Lucchini GuastallaCronologia articolo5 maggio 2014Commenta
Casa, auto, risparmi. Un sistema per metterli al sicuro e destinarli ai bisogni della famiglia c'è: costituire un fondo patrimoniale. Con cifre anche contenute – per un piccolo fondo bastano 2mila euro – si può siglare davanti al notaio un atto che "distingue" questi beni dal patrimonio generale dei soggetti interessati e li protegge da eventuali azioni esecutive dei creditori.
Naturalmente a determinate condizioni di legge. Vediamo quali.
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975) per permettere ai coniugi (o a terzi, nell'interesse dei coniugi: si pensi ai loro genitori) di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugi e dai loro figli.
Si pensi alla sottoposizione al fondo patrimoniale di una casa, per essere destinata ad abitazione dei coniugi e della loro famiglia; oppure di un immobile a destinazione commerciale, per utilizzarne il reddito per finanziare le spese familiari (ciò che si potrebbe ripetere per i dividendi di un pacchetto azionario o per gli interessi di un pacchetto obbligazionario).
L'effetto del fondo
L'effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale è quello di rendere "insensibili" i beni vincolati al fondo rispetto ai creditori del soggetto che sia il proprietario dei cespiti: la sottoposizione di un dato bene a fondo patrimoniale non comporta, di regola, il trasferimento della proprietà di questo bene, che quindi rimane di titolarità del soggetto (uno dei coniugi o entrambi; oppure un soggetto terzo rispetto ai coniugi) che ne è il proprietario; se dunque la proprietà del bene non muta per effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale, la destinazione di un bene a fondo patrimoniale ne comporta però il suo "isolamento" rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, ma senza poter escutere i beni vincolati in fondo. In gergo tecnico, si dice che nell'ambito del «patrimonio generale» del proprietario si origina un sottoinsieme rappresentato dai beni vincolati, impermeabile alle sorti del primo.
«Protezione» dai creditori
Nessuno, tuttavia, nasconde che, in alcuni casi, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è effettuata, in realtà, per il fine primario (e cioè quello di destinazione dei beni vincolati a favore della famiglia), quanto al fine di "sfruttare" l'effetto secondario che dal fondo deriva, e cioè la protezione dei beni vincolati in fondo rispetto alle pretese dei creditori del disponente.
Al riguardo c'è, però, da fare un'importante precisazione. Se è vero che il fondo protegge i beni vincolati nel caso in cui, alla data della sua istituzione, il soggetto disponente sia estraneo a pretese creditorie, quando invece l'altrui diritto di credito sia già sorto (anche se è illiquido: si pensi al risarcimento di un danno già provocato ma non ancora quantificato), la nostra legislazione protegge le ragioni del creditore, il cui principale rimedio consiste nella facoltà di esercitare l'azione revocatoria.
Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice civile, infatti, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione compiuti dal debitore con riguardo al suo patrimonio e che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso, qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto da lui compiuto avrebbe comportato alle ragioni del creditore.
Ma menzionare la sola revocatoria non è sufficiente, in quanto istituendo senza la necessaria avvedutezza il fondo patrimoniale può capitare di dar corso, invece, a una situazione peggiore di quella cui si voleva rimediare. Ci si riferisce al caso che il fondo patrimoniale sia istituito da un soggetto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa. In questo caso può scattare l'articolo 388 del Codice penale che commina la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 euro a 1.032 euro.
L'evasione fiscale
Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l'articolo 11 del Dlgs 74/2000, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Casa, auto, risparmi: come mettere al sicuro i beni di famiglia
di Angelo Busani e Emanuele Lucchini GuastallaCronologia articolo5 maggio 2014Commenta
Casa, auto, risparmi. Un sistema per metterli al sicuro e destinarli ai bisogni della famiglia c'è: costituire un fondo patrimoniale. Con cifre anche contenute – per un piccolo fondo bastano 2mila euro – si può siglare davanti al notaio un atto che "distingue" questi beni dal patrimonio generale dei soggetti interessati e li protegge da eventuali azioni esecutive dei creditori.
Naturalmente a determinate condizioni di legge. Vediamo quali.
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975) per permettere ai coniugi (o a terzi, nell'interesse dei coniugi: si pensi ai loro genitori) di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugi e dai loro figli.
Si pensi alla sottoposizione al fondo patrimoniale di una casa, per essere destinata ad abitazione dei coniugi e della loro famiglia; oppure di un immobile a destinazione commerciale, per utilizzarne il reddito per finanziare le spese familiari (ciò che si potrebbe ripetere per i dividendi di un pacchetto azionario o per gli interessi di un pacchetto obbligazionario).
L'effetto del fondo
L'effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale è quello di rendere "insensibili" i beni vincolati al fondo rispetto ai creditori del soggetto che sia il proprietario dei cespiti: la sottoposizione di un dato bene a fondo patrimoniale non comporta, di regola, il trasferimento della proprietà di questo bene, che quindi rimane di titolarità del soggetto (uno dei coniugi o entrambi; oppure un soggetto terzo rispetto ai coniugi) che ne è il proprietario; se dunque la proprietà del bene non muta per effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale, la destinazione di un bene a fondo patrimoniale ne comporta però il suo "isolamento" rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, ma senza poter escutere i beni vincolati in fondo. In gergo tecnico, si dice che nell'ambito del «patrimonio generale» del proprietario si origina un sottoinsieme rappresentato dai beni vincolati, impermeabile alle sorti del primo.
«Protezione» dai creditori
Nessuno, tuttavia, nasconde che, in alcuni casi, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è effettuata, in realtà, per il fine primario (e cioè quello di destinazione dei beni vincolati a favore della famiglia), quanto al fine di "sfruttare" l'effetto secondario che dal fondo deriva, e cioè la protezione dei beni vincolati in fondo rispetto alle pretese dei creditori del disponente.
Al riguardo c'è, però, da fare un'importante precisazione. Se è vero che il fondo protegge i beni vincolati nel caso in cui, alla data della sua istituzione, il soggetto disponente sia estraneo a pretese creditorie, quando invece l'altrui diritto di credito sia già sorto (anche se è illiquido: si pensi al risarcimento di un danno già provocato ma non ancora quantificato), la nostra legislazione protegge le ragioni del creditore, il cui principale rimedio consiste nella facoltà di esercitare l'azione revocatoria.
Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice civile, infatti, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione compiuti dal debitore con riguardo al suo patrimonio e che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso, qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto da lui compiuto avrebbe comportato alle ragioni del creditore.
Ma menzionare la sola revocatoria non è sufficiente, in quanto istituendo senza la necessaria avvedutezza il fondo patrimoniale può capitare di dar corso, invece, a una situazione peggiore di quella cui si voleva rimediare. Ci si riferisce al caso che il fondo patrimoniale sia istituito da un soggetto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa. In questo caso può scattare l'articolo 388 del Codice penale che commina la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 euro a 1.032 euro.
L'evasione fiscale
Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l'articolo 11 del Dlgs 74/2000, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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