LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei
cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la
presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui
all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per
la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia,
nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici,
telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta
dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che
operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto
ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI
EN 795.
Articolo 3
(Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del
progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui,
oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di
installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le
modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti
installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia
dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché
attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto
specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i
dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 15 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei
cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la
presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui
all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per
la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia,
nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici,
telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta
dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che
operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto
ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI
EN 795.
Articolo 3
(Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del
progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui,
oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di
installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le
modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti
installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia
dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché
attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto
specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i
dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 15 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando