CTU, parcelle: novità in caso di esecuzioni immobiliari
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri protesta contro alcune disposizioni previste dalla Legge di conversione n°132, dello scorso 6 agosto 2015 e contenente alcune nuove misure in merito ai compensi dei consulenti tecnici.
Con al pubblicazione della legge di conversione 132/2015 del decreto legge 83/2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria e uscito in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto cambiano i termini per il pagamento della parcella del professionista tecnico impegnato nelle consulenze per esecuzioni immobiliari.
Nella Legge di conversione 132/2015, presenti numerose novità legate a codice di procedura civile ed alle disposizioni che regolano il deposto telematico degli atti processuali.
Leggendo il testo si osserva innanzitutto che all'art. 13 del D.L. n. 83/2015 vengono modificate le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) in cui si stabilisce che “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
Novità queste, che condizioneranno quindi sia le modalità che le tempistiche di riscossione del compenso da parte del Consulente Tecnico.
D’ora in avanti quindi il CTU chiamato a svolgere attività di consulenza nei casi di esecuzioni immobiliari CTU potrà riscuotere un acconto massimo pari al 50% del compenso determinato sulla base del valore di stima dell’immobile. Solo a vendita avvenuta, il compenso complessivo del consulente sarà, invece, calcolato in base al prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile, dovendo, quindi in questo modo attendere l’avvenuta alienazione del bene prima di essere completamente liquidato.
Il commento del CNI
“Si tratta – spiega Zambrano, presidente CNI – di misure gravemente penalizzanti per i professionisti esperti chiamati ad effettuare le valutazioni degli immobili pignorati. Intanto perché, com’è noto a tutti, dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un’inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata”.
“Ma c’è di peggio. Poiché, per molteplici ragioni, capita che i beni pignorati siano venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate, ciò determinerà un grave danno economico per i professionisti. I quali, di fatto, sono obbligati a partecipare al rischio d’impresa derivante dal processo di vendita, che dovrebbe restare in capo esclusivamente al soggetto che ha erogato il prestito dal quale è scaturito il pignoramento del bene. Per fare un esempio, è come se si chiedesse ad un meccanico che ha riparato un’auto di attendere la vendita della vettura per il saldo del pagamento, condizionando il suo compenso non al costo dei ricambi e della manodopera ma al prezzo dell’ipotetica vendita. Quale meccanico sarebbe così folle da accettare?”.
“Per non parlare – prosegue il Presidente del Cni – di un ulteriore clamoroso paradosso. Poiché la legge prevede la possibilità di liquidare all’esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, nel caso il cui – per mutate condizioni di mercato o per altre ragioni – il bene fosse venduto ad una cifra significativamente inferiore rispetto al valore stimato, questi si vedrebbe costretto, magari a distanza di anni, a restituire una parte del compenso ricevuto. Oltre al danno, la beffa!. In ogni caso – conclude Zambrano – appare ancora di più urgente l’approvazione dell’adeguamento della tariffa giudiziaria, a proposito della quale c’è un preciso impegno da parte del Ministro Orlando
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri protesta contro alcune disposizioni previste dalla Legge di conversione n°132, dello scorso 6 agosto 2015 e contenente alcune nuove misure in merito ai compensi dei consulenti tecnici.
Con al pubblicazione della legge di conversione 132/2015 del decreto legge 83/2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria e uscito in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto cambiano i termini per il pagamento della parcella del professionista tecnico impegnato nelle consulenze per esecuzioni immobiliari.
Nella Legge di conversione 132/2015, presenti numerose novità legate a codice di procedura civile ed alle disposizioni che regolano il deposto telematico degli atti processuali.
Leggendo il testo si osserva innanzitutto che all'art. 13 del D.L. n. 83/2015 vengono modificate le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) in cui si stabilisce che “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
Novità queste, che condizioneranno quindi sia le modalità che le tempistiche di riscossione del compenso da parte del Consulente Tecnico.
D’ora in avanti quindi il CTU chiamato a svolgere attività di consulenza nei casi di esecuzioni immobiliari CTU potrà riscuotere un acconto massimo pari al 50% del compenso determinato sulla base del valore di stima dell’immobile. Solo a vendita avvenuta, il compenso complessivo del consulente sarà, invece, calcolato in base al prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile, dovendo, quindi in questo modo attendere l’avvenuta alienazione del bene prima di essere completamente liquidato.
Il commento del CNI
“Si tratta – spiega Zambrano, presidente CNI – di misure gravemente penalizzanti per i professionisti esperti chiamati ad effettuare le valutazioni degli immobili pignorati. Intanto perché, com’è noto a tutti, dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un’inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata”.
“Ma c’è di peggio. Poiché, per molteplici ragioni, capita che i beni pignorati siano venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate, ciò determinerà un grave danno economico per i professionisti. I quali, di fatto, sono obbligati a partecipare al rischio d’impresa derivante dal processo di vendita, che dovrebbe restare in capo esclusivamente al soggetto che ha erogato il prestito dal quale è scaturito il pignoramento del bene. Per fare un esempio, è come se si chiedesse ad un meccanico che ha riparato un’auto di attendere la vendita della vettura per il saldo del pagamento, condizionando il suo compenso non al costo dei ricambi e della manodopera ma al prezzo dell’ipotetica vendita. Quale meccanico sarebbe così folle da accettare?”.
“Per non parlare – prosegue il Presidente del Cni – di un ulteriore clamoroso paradosso. Poiché la legge prevede la possibilità di liquidare all’esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, nel caso il cui – per mutate condizioni di mercato o per altre ragioni – il bene fosse venduto ad una cifra significativamente inferiore rispetto al valore stimato, questi si vedrebbe costretto, magari a distanza di anni, a restituire una parte del compenso ricevuto. Oltre al danno, la beffa!. In ogni caso – conclude Zambrano – appare ancora di più urgente l’approvazione dell’adeguamento della tariffa giudiziaria, a proposito della quale c’è un preciso impegno da parte del Ministro Orlando