La Corte Costituzionale dichiara illegittima la riduzione dell'indennità di esproprio in relazione ai valori dichiarati ai fini ICI
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 338 del 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' articolo art. 16, c. 1°, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, sostituito dall'art. 37, c. 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio.
L'articolo, infatti, è stato ritenuto idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato.
http://venetoius.myblog.it/media/01/00/623925629.pdf
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 338 del 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' articolo art. 16, c. 1°, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, sostituito dall'art. 37, c. 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio.
L'articolo, infatti, è stato ritenuto idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato.
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