I
Isabella Tafuro
Ospite
a carico delle società:
dal 20 luglio 2009:
Oggetto: I NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI/INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETÀ
La Legge c.d. "Comunitaria 2008", modifica/integra le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare.
Per la generalità delle società si sottolinea che l'inadempimento dei previsti obblighi pubblicitari/informativi comporta, ora, l'espressa irrogazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
I NUOVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI/INFORMATIVI PREVISTI PER LE SOCIETÀ
Il Codice Civile già prevedeva, precedentemente all'intervento della legge Comunitaria, l'obbligo, per le società iscritte al Registro delle Imprese, di indicare negli atti e nella corrispondenza una serie di informazioni.
Ora le società hanno l'obbligo di riportare ad esempio nei contratti. fatture, ordini. lettere, ecc.. le seguenti informazioni:
Società di capitali:
? la sede della società;
? l'ufficio del Registro delle Imprese e il numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese;
? lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
? il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
? la sussistenza di un unico socio (società uni personale);
Società di persone:
? la sede della società;
? l'ufficio del Registro delle Imprese e il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
? lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società.
SITI WEB
Le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico DEVONO fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni precedentemente indicate.
N.B.
Si rammenta l'obbligo pubblicitario relativo all'indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento lo società è soggetta.
lo possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all'iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un'altra lingua "ufficiale" della Comunità europea (ad esempio, in francese) purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto.
IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
A seguito della modifica/integrazione attuata dalla Legge Comunitaria 2008, è prevista, espressamente per l'omissione delle informazioni sopra riportate, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065
LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni sopra esposte decorrono dal 29.7.2009.
dal 20 luglio 2009:
Oggetto: I NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI/INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETÀ
La Legge c.d. "Comunitaria 2008", modifica/integra le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare.
Per la generalità delle società si sottolinea che l'inadempimento dei previsti obblighi pubblicitari/informativi comporta, ora, l'espressa irrogazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
I NUOVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI/INFORMATIVI PREVISTI PER LE SOCIETÀ
Il Codice Civile già prevedeva, precedentemente all'intervento della legge Comunitaria, l'obbligo, per le società iscritte al Registro delle Imprese, di indicare negli atti e nella corrispondenza una serie di informazioni.
Ora le società hanno l'obbligo di riportare ad esempio nei contratti. fatture, ordini. lettere, ecc.. le seguenti informazioni:
Società di capitali:
? la sede della società;
? l'ufficio del Registro delle Imprese e il numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese;
? lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
? il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
? la sussistenza di un unico socio (società uni personale);
Società di persone:
? la sede della società;
? l'ufficio del Registro delle Imprese e il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
? lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società.
SITI WEB
Le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico DEVONO fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni precedentemente indicate.
N.B.
Si rammenta l'obbligo pubblicitario relativo all'indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento lo società è soggetta.
lo possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all'iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un'altra lingua "ufficiale" della Comunità europea (ad esempio, in francese) purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto.
IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
A seguito della modifica/integrazione attuata dalla Legge Comunitaria 2008, è prevista, espressamente per l'omissione delle informazioni sopra riportate, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065
LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni sopra esposte decorrono dal 29.7.2009.