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Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare

La seconda forma di esecuzione in forma specifica prevista dal nostro ordinamento è l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare.
Con essa, in sostanza, il creditore dell'obbligazione riesce ad ottenere esattamente la prestazione che gli è dovuta da parte del debitore.
I caratteri generali dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare sono delineati dagli articoli 2931 e 2933 del codice civile.
In particolare, l'articolo 2931 c.c. specifica che, se il soggetto che vi è tenuto non adempie ad un obbligo di fare, l'avente diritto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese dell'obbligato, secondo le forme e le modalità previste dal codice di procedura civile, agli articoli 612 e seguenti.
Allo stesso modo l'articolo 2933 c.c. prevede che se non viene eseguito un obbligo negativo, ovverosia di non fare, l'avente diritto può ottenere che ciò che è stato fatto in violazione del predetto obbligo venga distrutto a spese dell'obbligato.
Un esempio di questo secondo tipo di esecuzione può essere rinvenuto nell'ipotesi in cui un individuo costruisca sul confine di un fondo di sua proprietà un muro trasversale che coinvolga la proprietà di un vicino. In tal caso, quest'ultimo potrà agire giudizialmente per ottenere la demolizione di quanto indebitamente costruito, nel caso in cui l'inadempiente si rifiuti spontaneamente di procedere alla rimozione.

Titolo esecutivo
Molto spesso colui che richiede l'esecuzione forzata di un obbligo di fare o non fare è in possesso di una sentenza di condanna passata in giudicato, in cui si accerta la violazione dell'obbligo e il diritto del creditore di ottenere l'adempimento o la rimozione di quanto realizzato in violazione dell'obbligo negativo e che funge da titolo esecutivo.
Probabilmente per tale ragione, l'articolo 612 parla di esecuzione forzata di una sentenza.
Tuttavia, a tal proposito è opportuno fare due osservazioni.
Innanzitutto, l'esecuzione forzata riguarda il diritto e non, come sembrerebbe dal tenore letterale della norma, il provvedimento.
In secondo luogo, nonostante il codice di rito faccia riferimento alla sola sentenza, deve ritenersi che anche i verbali di conciliazione giudiziale siano titoli esecutivi idonei a legittimare l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare.
Oltretutto, alcune norme speciali prevedono che anche titoli esecutivi stragiudiziali possano essere posti alla base dell'esecuzione in forma specifica, quindi anche di quella in esame.

Procedimento
Il soggetto che intende ottenere l'esecuzione forzata di un obbligo di fare o di non fare deve, dopo aver notificato l'atto di precetto e decorsi dieci giorni, chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Occorre sin da subito precisare che, al fine di individuare il destinatario della notifica del titolo esecutivo e del precetto, occorre far riferimento a chi esercita il potere di fatto sul bene e al proprietario, se diverso.
A questo punto, il giudice sente la parte obbligata e vi provvede con ordinanza. In tale provvedimento designa anche l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione e indica le persone tenute a compiere l'opera non eseguita o a distruggere quella compiuta.
Durante l'espletamento delle attività inerenti l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può chiedere al giudice tutte le disposizioni che si rendano necessarie per eliminare difficoltà che siano eventualmente insorte.
Il giudice dell'esecuzione vi provvede con decreto.
Se, poi, durante l'esecuzione insorgano eventuali ostacoli di ordine pratico, l'ufficiale giudiziario può anche richiedere l'intervento della forza pubblica.
Talvolta può anche accadere che per la conclusione delle operazioni si rendano necessari determinati provvedimenti o autorizzazioni.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'opera da costruire in sede di esecuzione degli obblighi di fare necessiti di autorizzazione o concessione amministrativa.
In tal caso è l'ufficio esecutivo che richiede quanto l'esecutato non abbia provveduto a richiedere.

Spese
Al termine delle operazioni o durante l'esecuzione stessa, il ricorrente presenta al giudice esecutivo la nota delle spese anticipate, vistata dall'ufficiale giudiziario, chiedendo un decreto d'ingiunzione di pagamento a carico del debitore inadempiente.
Il giudice quindi, se ritiene giustificate le voci di spesa, provvede ad emettere il relativo decreto.



Fonte: Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare
(www.StudioCataldi.it)
 

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