Da alcuni mesi una famiglia di marito,moglie e 2 figli minorenni hanno occupato un locale di mia proprieta' per abitarci. fatta la procedura ordinaria, cioè la denuncia ai carabinirei, i quali si sono limitati solamente a rilevare le identita' degli occupanti.
desideravo sapere,oltre alla denuncia già fatta e , credo ormai sia giunta alla procura della Rep, i tempi legali per riottenere il mio locale.
Le situazioni ipotizzabili, in assenza di informazioni più chiare e precise, sono molteplici (al pari delle azioni esperibili da parte tua), con ricadute (e tempistiche) processuali di non scarso rilievo. Parto da due assunti.
Il primo: che il locale in questione sia incontrovertibilmente di tua proprietà.
Il secondo: che non sia in gioco un contratto in forma verbale o che, comunque, tra le maglie di questa presunta occupazione non possa rinvenirsi un titolo cessato o ancora
in itinere. Parto cioè dall’assunto di un titolo insussistente
ab origine.
Ora, se così è (in caso contrario, rimango in attesa di chiarimenti), dovrai – a mezzo di un legale – proporre un’azione personale di restituzione della cosa o di rilascio. Il legale dovrà fondare la sua azione sull’originaria inesistenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, previo accertamento di tale mancanza ed attuare il diritto personale alla consegna del bene.
La mediazione obbligatoria - se, come sembra, non attiene ad una azione di rivendicazione sul bene stesso – non pare applicabile all’azione di restituzione, data la sua natura personale (e non reale), salvo che tu (e solo tu puoi saperlo) non faccia valere non il tuo diritto di proprietà, ma un titolo contrattuale di rilascio risalente ad una locazione o a un comodato.
L’azione personale di restituzione - salvo non si tratti di controversia in materia di locazione o comodato di immobili, nel qual caso si ricade nell’art. 21 (
Foro per le cause relative ai diritti reali e ad azioni possessorie) cod. proc. civ. – può essere proposta ai giudici competenti in applicazione delle regole ordinarie stabilite dall’art. 18 (
Foro generale delle persone fisiche) cod. proc. civ.
Nel caso della domanda di semplice restituzione, tu non hai l’onere di fornire la prova del tuo diritto di proprietà, ma puoi limitarti a provare la tua qualità di proprietario, deducendo l’insussistenza del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte degli occupanti, fornendo, tanto per fare qualche esempio, una denuncia di successione, un atto di compravendita o donazione non risalenti al ventennio antecedente (termine di compimento dell’usucapione).
La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, quando è fondata sull’insussistenza originaria del titolo, assume la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica, art. 2058 (
Risarcimento in forma specifica) cod. civ., di natura personale, costituendo violazione aquiliana (derivante dalla violazione della norma generale che non si deve recar danno agli altri e non dalla violazione di una norma specifica di legge o di contratto) riconducibile all’art. 2043 (
Risarcimento per fatto illecito) cod. civ. del diritto di proprietà, che va, come tale, reintegrato ai sensi del citato art. 2058 (Cass. n°7984/1991).