Ambrasagrais

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Siamo assegnatari di un appartamento sul cui atto di assegnazione /preliminare con acconto ecc e’ specificato che da quel momento in poi spettavano a noi gli oneri di condominio
La cooperativa fallisce e in seguito il curatore si sostituisce alla cooperativa proseguendo col rogito anche se chiaramente i tempi sono stati più lunghi di quanto era scritto sul preliminare
comunque non è un acquisto all asta
Chi si accolla le quote non pagate che spettavano prima di noi alla cooperativa ?
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Siamo assegnatari di un appartamento sul cui atto di assegnazione /preliminare con acconto ecc e’ specificato che da quel momento in poi spettavano a noi gli oneri di condominio
La cooperativa fallisce e in seguito il curatore si sostituisce alla cooperativa proseguendo col rogito anche se chiaramente i tempi sono stati più lunghi di quanto era scritto sul preliminare
comunque non è un acquisto all asta
Chi si accolla le quote non pagate che spettavano prima di noi alla cooperativa ?
Donald Trump? Secondo te chi se lo potrebbe accollare? Così, a occhio e croce: lo Stato? Il condominio vicino?

Una volta un mio amico prese 5 e mezzo a settembre e 5 e mezzo a ottobre (avevamo 15 anni, che bello!) e voleva provare a capire quanto avesse come media.

Ragionò davanti a me: 5 e mezzo e 5 e mezzo fa 11, diviso 2, viene 5 e mezzo. Pensava che magicamente il voto medio aumentasse.

E rinsavì.

A occhio e croce, se la cooperativa è fallita, io penso che ci sarà da mettere mano al portafogli, non trovi? Prova a domandare al curatore, vedi cosa ti dice.
 

Michela_

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Agente Immobiliare
Ma… non saprei…
L'art. 63 c.c recita che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente"
Mentre le spese condominiali antecedenti la dichiarazione di fallimento sono considerate credito chirografario.

Sono stati venduti tutti gli immobili o ci sono ancora appartamenti liberi/in vendita/da vendere?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma… non saprei…
L'art. 63 c.c recita che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente"
Mentre le spese condominiali antecedenti la dichiarazione di fallimento sono considerate credito chirografario.

Sono stati venduti tutti gli immobili o ci sono ancora appartamenti liberi/in vendita/da vendere?
Interessante.
Però credo occorra distinguere: un conto sono debiti della cooperativa relativi alla realizzazione del condominio.
Altro sono spese di gestione e funzionamento del condominio: nel caso il precedente proprietario risultasse moroso e insolvente, la rimanenza da saldare rimarrebbe a carico. di tutti i condòmini, non solo dell’acquirente. Non mi pare entri l’art. 63
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
nel caso il precedente proprietario risultasse moroso e insolvente, la rimanenza da saldare rimarrebbe a carico. di tutti i condòmini, non solo dell’acquirente. Non mi pare entri l’art. 63
Perché no? Mi sfugge qualcosa? Funziona così anche nelle aste immobiliari, e funziona così anche nelle compravendite classiche. Ovviamente parliamo dell’anno in corso e anno precedente.

Quello che tu dici (solidarietà condominiale) scatta nel momento in cui il proprietario è moroso ma l’immobile non è stato venduto. Prima comunque dovrebbe esserci un decreto ingiuntivo, ecc ma questo è fuori dalla domanda posta dall’utente.
 
Ultima modifica:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non mi sono spiegato bene: mi riferivo a debiti condominiali generatisi prima dei due anni. Se restano insoluti, la pendenza dovrà essere ripartita, obtorto collo, tra gli attuali condomini. Non se ne fa certo carico l’amministratore, (salvo contenzioso per mancata richiesta di decreto ingiuntivo)
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
mi riferivo a debiti condominiali generatisi prima dei due anni. Se restano insoluti, la pendenza dovrà essere ripartita, obtorto collo, tra gli attuali condomini. Non se ne fa certo carico l’amministratore, (salvo contenzioso per mancata richiesta di decreto ingiuntivo)
Concordo, in un condominio “normale”. Ma se c’è un fallimento in corso in questo caso sarebbe logico che i debiti condominiali non vengano ripartiti ai condomini bensì rientrino nel credito chirografario, almeno per quanto riguarda utenze e consumi.
Dibattito interessante.
N.B. Sui fallimenti sono negata!
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Fortuna che non ho beccato nessuna domanda sui fallimenti, all’esame. Tanta fortuna.
I crediti chirografari sono quelli relativi ad utenze, bollette, ecc, che non sono considerati “principali”, ovvero privilegiati come ipotetiche, ecc.
Quindi in caso di fallimento, prima vengono messi in asta gli immobili o altro in capo al debitore, poi si saldano i debiti “principali” poi con quel che avanza (se avanza) vengono saldati gli altri debiti.
Questo è il mio punto di vista teoretico. Dovrebbe essere così anche in pratica.
Quindi per l’anno in corso e anno precedente (relativamente all’immobile oggetto di compravendita) ne risponde il nuovo proprietario. Per il tempo trascorso tra l’anno precedente ed il 5º anno ne rispondono i condomini (solidarietà condominiale) oppure diventano crediti chirografari se c’è fallimento, dal 5º anno in poi è da valutare se per caso i debiti si possono considerare prescritti o meno. Altrimenti idem come sopra, solidarietà condominiale e crediti chirografari.

Dubito fortemente ne possa rispondere un nuovo proprietario per debiti condominiali di vecchia data, ma dato che siamo in Italia, nulla è scontato.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Per quanto leggo in giro, in pratica è molto difficile che i crediti condominiali vadano in prescrizione, visto che normalmente sono annualmente riportati a nuovo neiconsuntivi annuali.

Resta la questione dei debiti chirografari e/o solidarietà condominiale: fallimento o no, a qualcuno restano in capo. E temo che se relativi al condominio il creditore resti il condominio: se nessuno “eredità” il debito, non vedo altra possibilità se non che gli attuali condomini ripianino lo scoperto dividendo per millesimi,: e temo venga coinvolto anche l’acquirente ultimo. Salvo rivalersi su chi doveva procedere per temo con DI
 

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