"In precedenza, prima della riforma del condominio, l'art. 1120 Cc prevedeva per la deliberazione delle innovazioni, come appunto l'installazione di un ascensore, la maggioranza indicata nell'allora V comma dell'articolo 1136 (maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio), fermo restando il divieto per le innovazioni pregiudizievoli alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino
il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Il legislatore del 2012, con la riforma del condominio (L. 220/2012), come accennavamo,
ha favorito la realizzazione di tutti quegli impianti, tra cui gli ascensori, tendenti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche e, con la formulazione del novellato art. 1120, comma II, Cc, ha previsto per le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, tra le altre, “
le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”, la validità delle deliberazioni assunte con una maggioranza più bassa rispetto a quella precedente, essendo attualmente sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (attuale art. 1136 comma II Cc).
Tuttavia, riamane il divieto, anche con riferimento alle opere tendenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterano il decoro architettonico e rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma V Cc).
Tanto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016.
La sentenza, pur occupandosi delle innovazioni in materia di condominio durante la vigenza del precedente art. 1120 Cc che, come visto,
richiedeva una maggioranza qualificata per la validità delle deliberazioni relative alle innovazioni, nondimeno risulta utilizzabile anche con l'attuale contesto normativo, stante l'immanenza del divieto delle innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ciò posto, infatti, è stata ritenuta illegittima l'installazione di un ascensore all'interno dell'androne delle scale che impedisce l'accesso all'area comune ed ai box di proprietà ovvero che comporta una sensibile menomazione dell'utilità che i singoli condòmini ricavano dal bene."