Tora 71

Nuovo Iscritto
Professionista
Salve a tutti , sono nuovo del forum , e ho bisogno di avere qualche risposta per una situazione complicata nella quale sono andato a finire.
La situazione è questa , ho venduto il mio appartamento , mentre erano in atto alcuni lavori di ordinaria manutenzione condominiali, tetto , e riverniciatura muri esterni .
Nel preliminare di vendita è scritto che il pagamento dei lavori in atto e preventivati al momento del preliminare spettano al venditore .
Il problema è venuto fuori adesso, un mese abbondante dopo il rogito , mi chiama l'amministratore dicendomi che il muratore non è stato dentro al preventivo , inoltre quando io non ero più proprietario dell'appartamento , è stato effettuato un lavoro extra deciso dal geometra , cioè la sostituzione totale di un tubo dove scaricano i wc per intenderci , perchè durante la fase di stuccatura dei muri esterni il muratore ha visto che era rotto.
Io per quello che riguarda lo sforamento del preventivo non mi sono opposto anche se non so ? .
Per quello che riguarda la spesa della sostituzione della colonna invece si ,visto che non era un lavoro preventivato in assemblea e è stato effettuato quando io non ero più proprietario .
Per piacere sapete dirmi quali sono le spese che toccano ancora a me.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
quelle che sono state deliberate quando eri ancora tu proprietario.

In caso di vendita di un’unità immobiliare sita in edificio condominiale nel quale, antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento, siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione od innovazioni concernenti le parti comuni, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente l’obbligo di sopportare i relativi costi grava, in mancanza di accordo tra le parti, sul venditore, a nulla rilevando che le opere anzidette siano state eseguite, in tutto o in parte, successivamente alla conclusione del contratto di vendita, sicché l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c..

Cassazione civile sez. II, 03 dicembre 2010 n. 24654

Tutte le spese deliberate dopo il rogito spettano al nuovo proprietario................mi sembra logico.
 

Tora 71

Nuovo Iscritto
Professionista
Innanzitutto grazie della risposta .
Quindi a me toccano le spese dei lavori di manutenzione deliberate e preventivate prima della vendita anche se la ditta non è stata dentro i preventivi.
Lavori non preventivati e non deliberati eseguiti dopo il rogito non decisi da assemblea ma dal geometra che dirigeva i lavori di manutenzione , sicuramente perchè il geometra ha considerato la sostituzione di quel tubo colonna di scarico l un lavoro urgente e inderogabile , toccano al nuovo proprietario.
 

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