Chi mi illumina ? Secondo voi è corretto questo articolo. Mi chiedo Siamo sicuri che il proprietario nulla deve del ricavato dall'energia elettrica prodotta su lastrico solare di un edificio di edilizia agevolata, costruito su terreno del Comune, concesso in diritto di superficie al costruttore, che ha ottenuto il contributo pubblico per realizzare una parte degli alloggi dato poi in locazione a persone che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Non dovrebbe forse impiegare almenno una parte di quell'energia almeno per le luci delle scale ? o che so io per quelle del parcheggio esterno ?.
Art. 40 del regolamento di condominio.
Impianti fotovoltaici
Si dà atto che sul piano di copertura di ciascun edificio e posto un impianto fotovoltaico, non condominiale, ma di proprietà esclusiva; il proprietario di ciascun
impianto o soggetto dallo stesso delegato né curerà la manutenzione e riparazione, a sua cura e spese e previa accordi con l’amministrazione del condominio(obbligandosi a rimuoverlo tutto o in parte), ogni volta che ciò si renda necessario per eseguire lavori all'edificio in genere ed alla copertura in particolare, e/o agli impianti in esso esistenti). Il proprietario dell'impianto curerà anche a sue spese l' esecuzione di ogni opera necessaria al cavidotto che attraversa l'area del complesso disciplinato dal presente regolamento, destinato a contenere i cavi per la trasmissione alla cabina elettrica dell'energia elettrica prodotta.
I proventi derivanti da detto impianto resteranno a favore del proprietario, ancorché fosse soggetto a terzo non condomino, che nulla dovrà corrispondere al condominio per l'utilizzo della copertura, della cabina elettrica per la presenza del cavidotto con i relativi cavi elettrici e per l'uso dell'armadio contenente gli inverter dell'impianto, posto alla sommità della scala comune di ciascun edificio (armadio di proprietà comune dei proprietari dell'edificio stesso).
Art. 40 del regolamento di condominio.
Impianti fotovoltaici
Si dà atto che sul piano di copertura di ciascun edificio e posto un impianto fotovoltaico, non condominiale, ma di proprietà esclusiva; il proprietario di ciascun
impianto o soggetto dallo stesso delegato né curerà la manutenzione e riparazione, a sua cura e spese e previa accordi con l’amministrazione del condominio(obbligandosi a rimuoverlo tutto o in parte), ogni volta che ciò si renda necessario per eseguire lavori all'edificio in genere ed alla copertura in particolare, e/o agli impianti in esso esistenti). Il proprietario dell'impianto curerà anche a sue spese l' esecuzione di ogni opera necessaria al cavidotto che attraversa l'area del complesso disciplinato dal presente regolamento, destinato a contenere i cavi per la trasmissione alla cabina elettrica dell'energia elettrica prodotta.
I proventi derivanti da detto impianto resteranno a favore del proprietario, ancorché fosse soggetto a terzo non condomino, che nulla dovrà corrispondere al condominio per l'utilizzo della copertura, della cabina elettrica per la presenza del cavidotto con i relativi cavi elettrici e per l'uso dell'armadio contenente gli inverter dell'impianto, posto alla sommità della scala comune di ciascun edificio (armadio di proprietà comune dei proprietari dell'edificio stesso).