Filippo Linzitto

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Chi mi illumina ? Secondo voi è corretto questo articolo. Mi chiedo Siamo sicuri che il proprietario nulla deve del ricavato dall'energia elettrica prodotta su lastrico solare di un edificio di edilizia agevolata, costruito su terreno del Comune, concesso in diritto di superficie al costruttore, che ha ottenuto il contributo pubblico per realizzare una parte degli alloggi dato poi in locazione a persone che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Non dovrebbe forse impiegare almenno una parte di quell'energia almeno per le luci delle scale ? o che so io per quelle del parcheggio esterno ?.
Art. 40 del regolamento di condominio.
Impianti fotovoltaici
Si dà atto che sul piano di copertura di ciascun edificio e posto un impianto fotovoltaico, non condominiale, ma di proprietà esclusiva; il proprietario di ciascun
impianto o soggetto dallo stesso delegato né curerà la manutenzione e riparazione, a sua cura e spese e previa accordi con l’amministrazione del condominio(obbligandosi a rimuoverlo tutto o in parte), ogni volta che ciò si renda necessario per eseguire lavori all'edificio in genere ed alla copertura in particolare, e/o agli impianti in esso esistenti). Il proprietario dell'impianto curerà anche a sue spese l' esecuzione di ogni opera necessaria al cavidotto che attraversa l'area del complesso disciplinato dal presente regolamento, destinato a contenere i cavi per la trasmissione alla cabina elettrica dell'energia elettrica prodotta.
I proventi derivanti da detto impianto resteranno a favore del proprietario, ancorché fosse soggetto a terzo non condomino, che nulla dovrà corrispondere al condominio per l'utilizzo della copertura, della cabina elettrica per la presenza del cavidotto con i relativi cavi elettrici e per l'uso dell'armadio contenente gli inverter dell'impianto, posto alla sommità della scala comune di ciascun edificio (armadio di proprietà comune dei proprietari dell'edificio stesso).
 

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Con la riforma del condominio il secondo e terzo comma dell'articolo 1122 bis del codice civile ora recita

"E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
"

Mi pare che il regolamento in questione prenda atto di quanto stabilito dalle norme.
 

Filippo Linzitto

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Si questo è chiaro, ma nella fattispecie il costruttore/proprietario dell'immobile si è riservato il 4º piano con soprastante il lastrico solare e l'energia prodotta la vende tutta alla società Acea. Questo era il mio quesito, cioè se i condomini non abbiano diritto all'utilizzo nelle parti comuni di una quota seppur minima dell'energia prodotta sul lastrico solare.
 

CheCasa!

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Si questo è chiaro, ma nella fattispecie il costruttore/proprietario dell'immobile si è riservato il 4º piano con soprastante il lastrico solare e l'energia prodotta la vende tutta alla società Acea. Questo era il mio quesito, cioè se i condomini non abbiano diritto all'utilizzo nelle parti comuni di una quota seppur minima dell'energia prodotta sul lastrico solare.

Se il costruttore si è riservato il lastrico perchè parli di parti comuni? Rappresenta parte comune solo in riferimento al ruolo che assolve di copertura del fabbricato... in quanto all'utilizzo del bene risulta parte esclusiva di un determinato soggetto...
 

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