Cari colleghi,
apro questa discussione per una problematica verificatasi in sede di vendita di un box auto.
Vi illustro la situazione:
Ho una cliente interessata ad acquistare un box auto sotto ad una palazzina che dista ad appena 2 civici dalla sua abitazione. Dopo aver disaminato tutta la documentazione e premesso che la cliente non intende vincolare pertinenzialmente detto box auto alla sua abitazione in quanto quest'ultima è già dotata di posto auto, il Notaio incaricato dalla parte acquirente ha posto la seguente eccezione: il box auto è ubicato in un fabbricato costruito successivamente all'introduzione della L. 765/67 (cd. Legge Ponte), per esattezza edificato nel 68 e dichiarato agibile nel 1970 (vi risparmio il tedio delle date precise) ed antecedente all'introduzione della L. 246/2005 art. 12, che modificava l’art. 41 sexies legge n.1150 del 17.08.1942 ed inserito un un nuovo comma all’art. 41 sexies secondo cui “gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.
A seguito di una Sentenza della Cassazione del 18/9/2012, la Suprema Corte ha stabilito che l'ultima legge sopra citata non abbia applicazione con efficacia retroattiva, ma valga solo per le nuove costruzioni edificate ed ultimate successivamente alla sua entrata in vigore e che sussiste a favore dei condomini di un diritto d'uso per il quale - consiglia il Notariato di Roma - di richiedere il consenso unanime di tutti i condomini all'alienazione del bene a terzi soggetti non condomini.
Non parlando quindi di diritto di prelazione ma di diritto d'uso in quale forma - per evitare una eventuale evizione del bene ai danni dell'acquirente - i condomini devono prestare il loro consenso? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno idee, input, pareri, opinioni o suggerimenti.
Grazie e Buon Natale a tutti gli utenti del Forum Immobilio.
Samuele
apro questa discussione per una problematica verificatasi in sede di vendita di un box auto.
Vi illustro la situazione:
Ho una cliente interessata ad acquistare un box auto sotto ad una palazzina che dista ad appena 2 civici dalla sua abitazione. Dopo aver disaminato tutta la documentazione e premesso che la cliente non intende vincolare pertinenzialmente detto box auto alla sua abitazione in quanto quest'ultima è già dotata di posto auto, il Notaio incaricato dalla parte acquirente ha posto la seguente eccezione: il box auto è ubicato in un fabbricato costruito successivamente all'introduzione della L. 765/67 (cd. Legge Ponte), per esattezza edificato nel 68 e dichiarato agibile nel 1970 (vi risparmio il tedio delle date precise) ed antecedente all'introduzione della L. 246/2005 art. 12, che modificava l’art. 41 sexies legge n.1150 del 17.08.1942 ed inserito un un nuovo comma all’art. 41 sexies secondo cui “gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.
A seguito di una Sentenza della Cassazione del 18/9/2012, la Suprema Corte ha stabilito che l'ultima legge sopra citata non abbia applicazione con efficacia retroattiva, ma valga solo per le nuove costruzioni edificate ed ultimate successivamente alla sua entrata in vigore e che sussiste a favore dei condomini di un diritto d'uso per il quale - consiglia il Notariato di Roma - di richiedere il consenso unanime di tutti i condomini all'alienazione del bene a terzi soggetti non condomini.
Non parlando quindi di diritto di prelazione ma di diritto d'uso in quale forma - per evitare una eventuale evizione del bene ai danni dell'acquirente - i condomini devono prestare il loro consenso? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno idee, input, pareri, opinioni o suggerimenti.
Grazie e Buon Natale a tutti gli utenti del Forum Immobilio.
Samuele