La sanzione prevista è del 25% del prezzo della marca.
La norma è all’articolo 2 della legge 642/72, che prevede l’apposizione del bollo contestualmente alla sottoscrizione.
Fino a poco tempo fa, non essendo riportata la data sulla marca, non erano emersi particolari problemi, ma sulla G.U. n.118 del 23 maggio 2005, è stato pubblicato il provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, che tratta dell’“Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo…”.
In poche parole, ciò che soprattutto interessa il cittadino (noi consumatori in particolare) è che si deve applicare il contrassegno nello stesso giorno della data riportata di sottoscrizione, pena la sanzione, fermo restando il termine per la registrazione – nel caso in questione: trenta giorni.