GianlucaRossi

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salve, ho stipulato un compromesso x l'acquisto di una casa nuova in aprile 2013. Abbiamo fissato la data del rogito entro 31/01/2014. Il Notaio ha scritto nel compromesso che in caso di inadempienza delle parti le penali sono quelle di legge. La casa è in costruzione, ma secondo me che sono l'acquirente, il venditore non è in grado di fare il rogito x quella data, dato che è indietro con i lavori.
La mia domanda è se il venditore fa slittare di uno/due mesi la data del rogito, io posso richiedere una penale x il ritardo?...e se sì, a quanto ammontano le penali di legge? (qualcuno mi ha parlato di 250euro al giorno x ogni giorno di ritardo rispetto al 31/1/2014) Come mi devo comportare x richiedere la penale? Grazie
Tenere presente che ho versato 40.000euro al compromesso in aprile e ulteriori 40000euro a settembre come previsto dagli accordi scritti sul compromesso.
 

Studio CR

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Sei sicuro che nel compromesso non ci sia una frase tipo: "L’ultimazione dei lavori di costruzione dell’ unità immobiliare promessa in vendita è prevista indicativamente entro il XXXXX; per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Promittente Venditrice,il termine di ultimazione lavori è da ritenersi indicativo e non vincolante per la Promittente Venditrice",
perché le imprese cercano sempre di tutelarsi con le tempistiche....
 

GianlucaRossi

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Privato Cittadino
No, non vi è nessuna dicitura del genere, anche perché non è una ditta costruttrice, ma un privato che ha costruito un blocco di 4 appartamenti x venderne 3 e in uno ci va a vivere lui...altra considerazione la casa al momento del compromesso era già in fase avanzata di costruzione, con il tetto fatto e gli intonaci interni ed esterni. Secondo me non è un problema ne' di lavori, ne economico, ma bensì un problema di permessi o comunque burocratico
 

Bagudi

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Non mi risulta che esistano penali di legge, relativamente al ritardo.

Penso che con quella dicitura il Notaio abbia inteso l'applicazione dell'art. 1385 del C.C.

Articolo 1385. Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte d all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).


Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218), l’altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra pu recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).


Se per la parte che non inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
 

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