E' sempre una permuta, ossia un negozio giuridico che contiene in sé due operazioni di trasferimento, da tassare nel modo che ho indicato.
Fino al 1986,il principio era quello della tassazione determinata con riferimento al bene di maggior valore: "Anteriormente all'entrata in vigore del predetto d. p. r. n. 131, nel caso di permuta di beni rientranti in diversi regimi tributari perché soggetti rispettivamente ad IVA e a imposta di registro, essa permuta doveva considerarsi ai fini fiscali come un atto unitario (art. 38 e 41 n. 2 d. p. r. n. 634/1972), per cui l'imposta di registro si applicava in misura fissa se il maggior valore era costituito dal bene permutato soggetto ad IVA, mentre se il maggior valore era costituito dal bene non soggetto ad IVA, l'imposta si applicava in misura proporzionale e la base imponibile era costituita dalla differenza tra questo maggior valore e quello iniziale del bene permutato soggetto ad IVA, con la conseguenza che quando la permuta avveniva a parità di valori non era individuabile una differenza di valore su cui applicare l'imposta proporzionale di registro." (Cass. civ., Sez. I, 20/07/1988, n.4714) (in altri termini, nel caso esposto la permuta sarebbe stata soggetta ad IVA per 200.000 Euro, essendo di maggior valore il bene trasferito dal costruttore a un privato).
L'art. 40 del DPR 131/1986 stabilisce che "1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8, 8-bis e 27-quinquies, dello stesso decreto (22).
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (23). 2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Ossia: "il valore del bene non soggetto ad IVA sconta per intero l'imposta di registro anche nell'ipotesi di permuta con l'altro bene assoggettato ad IVA." (Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/1991, n. 1645); e "in forza del 2° comma art. 40 d. p. r. 26 aprile 1986, n. 131 ... il principio dell'autonomia della tassazione delle singole prestazioni, ancorché le stesse derivino da un contratto, quale è quello di permuta, da considerare unitariamente sotto il profilo civilistico; ne consegue che se a fronte di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono previste controprestazioni soggette all'imposta di registro, i due tributi si renderanno entrambi dovuti, ognuno sulla prestazione di propria rilevanza." (Commiss. Trib. Centr., 28/09/1988, n. 6360).
Chiedo scusa per le citazioni, ma ho ritenuto che siano utili per inquadrare la questione in termini corretti. Nel modificare il regime di imposizione, il legislatore ha ritenuto che la permuta non sia che la "fusione" o l'"incrocio" di due atti di trasferimento a titolo oneroso, meritevoli entrambi di essere assoggettati a tassazione. Mica scemo, il ragazzo!
P.S. Per avere una conferma del regime di tassazione, forse sarebbe il caso di porre il quesito a un Notaio. Non si sa mai...
Buon lavoro!