Umberto Granducato

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Decreto “del fare” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50 il Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, meglio conosciuto come il c.d. decreto “del fare”, entrato così in vigore il 22 giugno 2013. Tante le novità introdotte e tra queste particolare attenzione è posta al pignoramento.
Pignoramento immobiliare: stop sulla prima casa

In un momento di grave recessione economica, le procedure di espropriazione immobiliare sono aumentate, facendo sì che, insieme ad una tassazione sempre piu’ pesante, la casa è diventata il bersaglio principale del Fisco. Proprio per la tutela del debitore, il recente decreto “del fare” del Governo guidato dal Premier Letta ha previsto lo stop al pignoramento immobiliare, in particolare della prima casa, quando questa sia l’unico bene immobile del contribuente e che costituisce la sua residenza anagrafica.
Si legge nel decreto in questione che all’articolo 76 del DPR 602/1973, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
Pignoramento immobiliare: nessuno stop per fabbricati di lusso

Oggetto di pignoramento allora continuano ad essere gli immobili anche costituenti prima casa, che sono classificati come immobili di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 e sempre che il fabbricato sia inquadrato in specifiche categorie catastali, ossia A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio).
Espropriazione immobiliare: i nuovi limiti

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. Per gli immobili diversi da quelli sopra individuati viene così previsto un limite all’espropriazione esattoriale che non potrà procedere quando l’importo complessivo del credito non supera 120mila euro. Inoltre si aggiunge che l’espropriazione immobiliare possa essere avviata solo se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’articolo 77 del dpr 602/73, senza che il debito sia stato estinto.
 

marco tartari

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Professionista
questo vale solo per Equitalia per i debiti con il fisco, queste regole non credo valgano
per gli altri creditori, se fosse così , le banche non darebbero più mutui !
 

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