I venditori dal 1.1.2024 devono fare molta attenzione: la nuova legge di bilancio ha introdotto una complessa normativa, che assoggetta a plusvalenza la CESSIONE A TITOLO ONEROSO degli immobili per i quali sia stato concluso, da meno di 10 anni, un intervento edilizio in cui si è beneficiato del superbonus di cui all’articolo 119 del dl 34/2020.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se il periodo intercorrente tra l’acquisto, o la costruzione, e la cessione è inferiore a dieci anni, per la maggior parte di questo periodo.
In estrema sintesi, all’articolo 67 del Tuir è previsto il pagamento di una plusvalenza a carico del venditore ( o di chi aliena a titolo oneroso) se oggetto della cessione è un immobile sul quale è stato eseguito un intervento di cui all’art 119 del dl 34/20 ( cosiddetto superbonus) da non più di 10 anni.
L’articolo 68 del Tuir disciplina una particolare modalità di calcolo della plusvalenza per questi immobili.
Si calcola inserendo come base il prezzo di acquisto o il costo di costruzione (rivalutato dell’indice istat se acquistato o costruito da più di 5 anni alla data della cessione) aumentato di tutte le spese inerenti: se però per queste spese ci si è valsi del 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito, tali spese non si contano in aumento se sono state fatte da meno di 5 anni; invece si contano in aumento del 50 per cento se sono state sostenute da oltre 5 anni.
Non è chiaro se questa disciplina riguardi anche le unità in condomini che abbiano eseguito interventi con superbonus sulle parti comuni.
Stante la complessità della nuova normativa, e la difficoltà tecnica di qualificare esattamente un intervento come “supebonus”, il consiglio per il venditore è di informarsi presso un tecnico di fiducia per accertare se sull’immobile da alienare sia stato chiuso un intervento di superbonus negli ultimi 10 anni.
In caso affermativo chi vende dovrà pagare la plusvalenza, che potrà esser assolta anche mediante pagamento dell’imposta sostitutiva al Notaio.
Se si sceglie questa soluzione, il modello dovrà essere compilato dal venditore con l’ausilio del proprio fiscalista.
Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se il periodo intercorrente tra l’acquisto, o la costruzione, e la cessione è inferiore a dieci anni, per la maggior parte di questo periodo.
In estrema sintesi, all’articolo 67 del Tuir è previsto il pagamento di una plusvalenza a carico del venditore ( o di chi aliena a titolo oneroso) se oggetto della cessione è un immobile sul quale è stato eseguito un intervento di cui all’art 119 del dl 34/20 ( cosiddetto superbonus) da non più di 10 anni.
L’articolo 68 del Tuir disciplina una particolare modalità di calcolo della plusvalenza per questi immobili.
Si calcola inserendo come base il prezzo di acquisto o il costo di costruzione (rivalutato dell’indice istat se acquistato o costruito da più di 5 anni alla data della cessione) aumentato di tutte le spese inerenti: se però per queste spese ci si è valsi del 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito, tali spese non si contano in aumento se sono state fatte da meno di 5 anni; invece si contano in aumento del 50 per cento se sono state sostenute da oltre 5 anni.
Non è chiaro se questa disciplina riguardi anche le unità in condomini che abbiano eseguito interventi con superbonus sulle parti comuni.
Stante la complessità della nuova normativa, e la difficoltà tecnica di qualificare esattamente un intervento come “supebonus”, il consiglio per il venditore è di informarsi presso un tecnico di fiducia per accertare se sull’immobile da alienare sia stato chiuso un intervento di superbonus negli ultimi 10 anni.
In caso affermativo chi vende dovrà pagare la plusvalenza, che potrà esser assolta anche mediante pagamento dell’imposta sostitutiva al Notaio.
Se si sceglie questa soluzione, il modello dovrà essere compilato dal venditore con l’ausilio del proprio fiscalista.
Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108