Questo il passo che interessa. Non pare chiarissimo nemmeno a loro:
G2. Causa di esclusione relativa alla provenienza ereditaria. La problematica dell’inquadramento della causa di esclusione relativa alla provenienza ereditaria risente della non felice formulazione della norma che lascia il campo aperto a due differenti soluzioni. La prima, che muovendo dal relativo tenore letterale, non consentirebbe di giungere a interpretazioni diverse rispetto a quella che configura nell’evento morte una causa di esclusione assoluta. Rimarrebbero non soggette a plusvalenza sia le cessioni effettuate dagli eredi che abbiano ereditato i beni dopo che il de cuius abbia eseguito i lavori, che quelle effettuate dagli stessi eredi dopo che ricevuto il bene in successione abbiano posto in essere l’intervento ex art. 119. La provenienza ereditaria sarebbe sufficiente ad escludere l’imponibilità della fattispecie anche se nei fatti gli stessi eredi, e non il de cuius, abbiano beneficiato dei relativi vantaggi sul piano fiscale. Tale interpretazione oltre che dal dato letterale dell’art. 67 lett b-bis) troverebbe sostegno soprattutto nella considerazione che in via simmetrica nell’art. 68 Tuir non sarebbe possibile individuare con certezza il minuendo da utilizzare per il calcolo del differenziale da sottoporre ad imposizione122 . A questo orientamento se ne contrappone un altro che troverebbe sostegno in un inquadramento più sostanziale e forse più equo ma che si scontrerebbe con l’interpretazione meramente letterale di tali norme. In particolare la causa di esclusione in oggetto dovrebbe far riferimento solo alla cessione operata dall’erede di colui che abbia eseguito i lavori e si sia avvalso della detrazione. In particolare l’acquisto per successione potrebbe valere come causa di esclusione solo se sia stato l’ultimo evento in ordine temporale. Se effettuato l’intervento, il proprietario del bene muore, i suoi eredi che intendano cedere il bene ereditato non maturerebbero alcuna plusvalenza imponibile. Se viceversa il proprietario muore prima di eseguire i lavori ed i suoi eredi eseguano essi stessi l’intervento, ed a lavori conclusi intendano vendere il bene ristrutturato, la relativa cessione potrebbe far conseguire una plusvalenza imponibile. In questo caso l’ultimo evento sarebbe stato l’esecuzione dei lavori e non la successione123 . A sostegno di quanto sopra potrebbe essere anche considerato che ai sensi della lett. b) dell’art. 67 l’esclusione derivante dalla successione è relativa alla causa di “acquisto” e non a quella della costruzione (sono plusvalenti le vendite degli immobili acquistati da meno di 5 anni esclusi quelli “acquisiti” per successione)124 . Sul piano sostanziale peraltro non si comprenderebbe la ratio di agevolare il contribuente che, in un’ottica volta a penalizzare il mercato delle abitazioni diverse da quella principale, ristrutturate avvalendosi del super bonus 110%, abbia ereditato un appartamento prima dei lavori rispetto ad un altro contribuente che, sempre prima dei lavori, invece ne abbia acquistato125 un altro nello stesso edificio126 . Tuttavia, come già anticipato, la scelta del legislatore della novella, non avendo previsto una deroga alle modalità di cui all’art. 68 Tuir da utilizzare per il calcolo del differenziale nel caso di beni pervenuti per successione, sembrerebbe essere stata quella di privilegiare l’interpretazione più letterale, probabilmente per la mancanza di un intento speculativo nascente da un acquisto accidentale quale è quello successorio. A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore127 ha previsto espressamente, come fatti generatori di plusvalenze, solo i lavori effettuati dal donatario, e non anche quelli eseguiti dall’erede, volendo probabilmente rimarcare la differente situazione emergente dai due scenari.