Buongiorno
Erede di un alloggio riscattato nel 2009 in base alle leggi 513/1977 e 560/1993, giunto alla decisione di venderlo, il 02/11/2021 richiedevo all'azienda l'esercizio del diritto di prelazione, indicando il costo di vendita. Allo scadere dei 60 giorni legali, richiedevo, il 05/01/2022, un documento anche scritto della, ormai avvenuta, "TACITA RINUNCIA". L'11/01/2022 ricevevo, per tutta risposta, un documento di "ESTINZIONE" della prelazione, mai richiesto (è FACOLTÀ del proprietario chiederla!) e fallace in quanto faceva riferimento al documento ed al protocollo della richiesta di "esercizio del diritto di prelazione" che è cosa ben diversa. Rispondevo, allegando leggi e giurisprudenza, sollecitando l'invio della rinuncia scritta in base a quanto allegato, a questa mia, rispondono che dovevo esporre il costo di cessione originario dell'alloggio, in barba a leggi ed alla giurisprudenza. Risposte od obiezioni sarebbero dovute arrivare nei 60 giorni di legge, credo, quindi tutta la corrispondenza successiva non ha valore presuppongo. Aggiungo soltanto quanto sentenziato in giurisprudenza: "...(per l'art. 1 comma 20 della legge 560/93) il legislatore si è limitato a riconoscere in capo agli IACP (oggi ater) un puro e semplice diritto di prelazione , da esercitarsi però al prezzo di mercato stabilito dall'alienante". A questo punto propendo per effettuare un'esposto all'autorità giudiziaria.
Ringrazio per l'eventuale parere
Erede di un alloggio riscattato nel 2009 in base alle leggi 513/1977 e 560/1993, giunto alla decisione di venderlo, il 02/11/2021 richiedevo all'azienda l'esercizio del diritto di prelazione, indicando il costo di vendita. Allo scadere dei 60 giorni legali, richiedevo, il 05/01/2022, un documento anche scritto della, ormai avvenuta, "TACITA RINUNCIA". L'11/01/2022 ricevevo, per tutta risposta, un documento di "ESTINZIONE" della prelazione, mai richiesto (è FACOLTÀ del proprietario chiederla!) e fallace in quanto faceva riferimento al documento ed al protocollo della richiesta di "esercizio del diritto di prelazione" che è cosa ben diversa. Rispondevo, allegando leggi e giurisprudenza, sollecitando l'invio della rinuncia scritta in base a quanto allegato, a questa mia, rispondono che dovevo esporre il costo di cessione originario dell'alloggio, in barba a leggi ed alla giurisprudenza. Risposte od obiezioni sarebbero dovute arrivare nei 60 giorni di legge, credo, quindi tutta la corrispondenza successiva non ha valore presuppongo. Aggiungo soltanto quanto sentenziato in giurisprudenza: "...(per l'art. 1 comma 20 della legge 560/93) il legislatore si è limitato a riconoscere in capo agli IACP (oggi ater) un puro e semplice diritto di prelazione , da esercitarsi però al prezzo di mercato stabilito dall'alienante". A questo punto propendo per effettuare un'esposto all'autorità giudiziaria.
Ringrazio per l'eventuale parere