Cassazione civ. III, 16 marzo 2016 n. 5211.
La sentenza della Corte di Appello di Roma oggetto del ricorso in Cassazione non aveva correttamente considerato che dalla consegna di tre appartamenti in forza dei contratti preliminari risalenti ad oltre un ventennio, non era derivato in capo a tre fratelli il titolo di possessori, ma solo quello di meri detentori.
Il pagamento delle imposte, del mutuo, delle cambiali non erano circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem, trattandosi di condotte riconducibili al rapporto obbligatorio derivante dai preliminari di vendita cui poi non erano seguiti i contratti definitivi.
Focus per i lettori del forum:
la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso della Curatela del fratello promissario venditore poi fallito che si opponeva all'usucapione, ha precisato che:
nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di una intervenuta interversio possessionis (Art. 1141 codice civile. mutamento della detenzione in possesso).
Nel caso deciso dalla seconda sezione che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza del giudice di secondo grado era stato dato per scontato che gli attori fossero possessori degli appartamenti oggetto di giudizio, senza previamente esaminare le scritture private stipulate inter partes e stabilire se le stesse costituissero contratti di compravendita veri e propri, con conseguente effetto traslativo immediato ed acquisto del possesso da parte degli acquirenti, ovvero fossero meri contratti preliminari di compravendita, con conseguente effetto meramente obbligatorio tra le parti ed acquisto della sola detenzione da parte dei promissari acquirenti; detenzione, questa, inidonea a fondare le pronunciate statuizioni di acquisto per usucapione, salva la prova di una sopravvenuta interversione del possesso.
Avv. Luigi De Valeri
Area diritto immobiliare
La sentenza della Corte di Appello di Roma oggetto del ricorso in Cassazione non aveva correttamente considerato che dalla consegna di tre appartamenti in forza dei contratti preliminari risalenti ad oltre un ventennio, non era derivato in capo a tre fratelli il titolo di possessori, ma solo quello di meri detentori.
Il pagamento delle imposte, del mutuo, delle cambiali non erano circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem, trattandosi di condotte riconducibili al rapporto obbligatorio derivante dai preliminari di vendita cui poi non erano seguiti i contratti definitivi.
Focus per i lettori del forum:
la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso della Curatela del fratello promissario venditore poi fallito che si opponeva all'usucapione, ha precisato che:
nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di una intervenuta interversio possessionis (Art. 1141 codice civile. mutamento della detenzione in possesso).
Nel caso deciso dalla seconda sezione che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza del giudice di secondo grado era stato dato per scontato che gli attori fossero possessori degli appartamenti oggetto di giudizio, senza previamente esaminare le scritture private stipulate inter partes e stabilire se le stesse costituissero contratti di compravendita veri e propri, con conseguente effetto traslativo immediato ed acquisto del possesso da parte degli acquirenti, ovvero fossero meri contratti preliminari di compravendita, con conseguente effetto meramente obbligatorio tra le parti ed acquisto della sola detenzione da parte dei promissari acquirenti; detenzione, questa, inidonea a fondare le pronunciate statuizioni di acquisto per usucapione, salva la prova di una sopravvenuta interversione del possesso.
Avv. Luigi De Valeri
Area diritto immobiliare