Il terzo comma dell’art.1385 c.c. offre al promittente acquirente un’alternativa al conseguimento della caparra, consistente nella possibilità di ottenere l’esecuzione del contratto ovvero la sua risoluzione giudiziale con il risarcimento del danno subito.
Non mi è chiaro se nel momento in cui il promittente acquirente opta per l'esecuzione, il giudice sentenzierà per la vendita o se rimane comunque all'acquirente la possibilità della risoluzione giudiziale.
Non mi è chiaro se nel momento in cui il promittente acquirente opta per l'esecuzione, il giudice sentenzierà per la vendita o se rimane comunque all'acquirente la possibilità della risoluzione giudiziale.