carlo verdi

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Salve, sono nuovo del forum. Nel 2009 ho realizzato un immobile abusivo di ca 100mq nella mia proprietà in prov di Na. La polizia municipale dopo 2 mesi ha sequestrato l'immobile e posto i sigilli. Ho tolto i primi sigilli e ripreso il lavoro. Dopo 1 mese la polizia municipale dopo un controllo ha trovato i sigilli tolti e i lavori portati avanti. Hanno rimesso i sigilli da allora non ho più toccato l'immobile. Sto subendo un processo penale dal 2009, il comune ha già disposto l'acquisizione al patrimonio comunale perché non ho demolito l'immobile entro 90 giorni dalla comunicazione.
Il mio avvocato dice che quest'anno il processo si chiude e va in prescrizione. La prescrizione cosa implica? che non sono più responsabile penalmente?

Leggendo su internet ho letto che la prescrizione per reati edilizi è oltre i 4 anni, sono 7 anni e qualcosa, è così?
 

Avv Luigi Polidoro

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Buongiorno carlo verdi,
il tempo di prescrizione varia a seconda della fattispecie di reato contestata. Dovresti quindi indicarci quali disposizioni vengono riportate nel capo di imputazione.
Ad ogni modo, se il tuo avvocato dice che il prossimo anno i reati saranno prescritti non vi sono ragioni per dubitarne.
La prescrizione estingue il reato, conduce al proscioglimento dell'imputato (con sentenza di non doversi procedere) e, naturalmente, esclude ogni responsabilità penale.
Resta impregiudicata la sussistenza dell'illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni.
 

carlo verdi

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Privato Cittadino
innanzitutto grazie per la risposta. Ho formulato male la domanda, l'avvocato è vago su questo punto, quando entra la prescrizione dunque, le sanzioni amministrative ci sono sempre? caso mai le sanzioni penali non ci sono? in caso di prescrizione l'avvocato mi dice che il magistrato non può ordinare la demolizione; mi confermate?

Comunque nel mio capo d'accusa leggo questo:
Imputato:
a) del reato p. e p. dalla lettera B) dell'art. 44 del P.D.R. n° 380/2001 81cp per aver, in qualità di committente, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza di permesso a costruire, le seguenti opere:
- Manufatto al piano terra completamente tompagnato, con realizzazione delle tramezzature e predisposizione degli impianti elettrici avente una volumetria di ecc

b) dei reati di cui agli artt. 64 e 7, 65 e 72 del D.P.R. n° 380/2001, 81 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato, indicate al capo che precede, non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori allo Sportello Unico e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) del reato di cui agli artt. 83 e 95 del D.P.R.n° 380/2001 e 2 L.REG. 7/1/1983 n° 9 per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso lo Sportello Unico competente

d) del delitto di cui all'art. 349 c.p. per avere in qualità di custode del manufatto di cui al capo a), violato - continuando i lavori abusivi - i sigilli apposti dalla Polizia Giudiziaria al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle opere.

Un'altra gentilezza che il mio avvocato dice di rivolgermi ad un ingegnere perché lui non è competente in materia: dopo l'ennesima ingiunzione di demolizione non rispettata, mi arrivò un documento dove v'era scritto che il comune aveva iniziato le pratiche per acquisire l'area abusiva nei registri patrimoniali del comune; questo cosa significa? che adesso di quell'area non sono più il proprietario ma è il comune? e se alla chiusura del processo voglio chiedere la sanatoria, lo posso fare?

mi rendo conto che ho fatto una grossa stupidaggine sia a realizzare il manufatto completamente abusivo sia a violare i sigilli, ma sono stato a sentire le voci di chi la faceva fin troppo facile, "tanto un condono uscirà sempre"
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Non entro nel merito dell' argomento nel rispetto di Luigi, che in quanto legale ben saprà argomentare l' aspetto della prescrizione; a mio avviso assolutamente impensabile, ma attendo conferma o meno da chi di dovere !
Ciao a tutti :stretta_di_mano:
 

Avv Luigi Polidoro

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I primi tre capi di accusa concernono reati contravvenzionali, per i quali è prevista una prescrizione massima di 5 anni; l'ultimo capo di imputazione (rimozione di sigilli) si prescrive invece in 7 anni e mezzo.
Vero è che il giudice penale, prendendo atto della intervenuta prescrizione, non ordinerà la demolizione ex art. 31 DPR 380/2001, ma è pur vero che la demolizione è stata già ordinata in sede amministrativa e che tale provvedimento rimane perfettamente valido efficace e vincolante.
Per quanto concerne la sanabilità dell'abuso, confermo che ogni indicazione certa potrà esserle fornita soltanto da un tecnico. Ritengo però che si tratti di abusi ormai non più sanabili, in quanto l'ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio dell'ente presuppongono la non sanabilità delle opere (art. 41 DPR) e d'altronde l'azione penale viene avviata / proseguita soltanto dopo l'esaurimento dei termini per eventuali richieste di sanatoria (art. 45 DPR).[DOUBLEPOST=1409391058,1409391031][/DOUBLEPOST]Buongiorno Manlio, che ne pensi?
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Ad onor del vero mi hai evitato di leggere e rileggere, documentarmi con sentenze nei vari gradi ed organi, insomma, mi comprenderai ! Ho dovuto lasciare l' università per motivi familiari ma è rimasta in me la passione per il diritto in ogni sua forma, e studio da autodidatta ! Grazie di nuovo!
Manlio
 

carlo verdi

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Privato Cittadino
grazie ad entrambi per i vostri pareri. L'acquisizione al patrimonio comunale, alla fine cos'è in concreto? cioè il comune diventa proprietario dell'area dove vige il manufatto abusivo? nel senso che è come se espropriasse la proprietà?

se così fosse, se tale proprietà la vorrebbe di nuovo il proprietario iniziale, il comune non la restituisce?

comunque ho letto l'art 41 del DPR ma non ho trovato specifiche sul fatto che l'ordine di demolizione ( me ne sono arrivati in tutto 3, l'ultimo diceva che se non ottemperavo il comune acquisiva gratuitamente) esclude una richiesta di sanatoria. Comunque sono passati 5 anni dal 2009 il comune da allora non si è fatto più sentire, nel senso che, secondo la legge il comune dovrebbe demolire per poi rifarsi sul committente, ma c'è una tempistica? e nel mezzo che il comune decide di demolire, mi confermate dunque che non c'è modo di sanare l'abuso anche se rispecchia gran parte delle normative PUC?

sono domande che sto facendo per avere un quadro più chiaro prima di rivolgermi ad un tecnico, quindi vi ringrazio per la vostra pasienza
 

Avv Luigi Polidoro

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Ad onor del vero mi hai evitato di leggere e rileggere, documentarmi con sentenze nei vari gradi ed organi, insomma, mi comprenderai ! Ho dovuto lasciare l' università per motivi familiari ma è rimasta in me la passione per il diritto in ogni sua forma, e studio da autodidatta ! Grazie di nuovo!
Manlio
Buon week end anche a te, Manlio. :ok:
 

Avv Luigi Polidoro

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grazie ad entrambi per i vostri pareri. L'acquisizione al patrimonio comunale, alla fine cos'è in concreto? cioè il comune diventa proprietario dell'area dove vige il manufatto abusivo? nel senso che è come se espropriasse la proprietà?

se così fosse, se tale proprietà la vorrebbe di nuovo il proprietario iniziale, il comune non la restituisce?

comunque ho letto l'art 41 del DPR ma non ho trovato specifiche sul fatto che l'ordine di demolizione ( me ne sono arrivati in tutto 3, l'ultimo diceva che se non ottemperavo il comune acquisiva gratuitamente) esclude una richiesta di sanatoria. Comunque sono passati 5 anni dal 2009 il comune da allora non si è fatto più sentire, nel senso che, secondo la legge il comune dovrebbe demolire per poi rifarsi sul committente, ma c'è una tempistica? e nel mezzo che il comune decide di demolire, mi confermate dunque che non c'è modo di sanare l'abuso anche se rispecchia gran parte delle normative PUC?

sono domande che sto facendo per avere un quadro più chiaro prima di rivolgermi ad un tecnico, quindi vi ringrazio per la vostra pasienza
Con l'acquisizione il comune è divenuto proprietario dell'area, nell'ultimo ordine di demolizione (quello che, se non eseguito, avrebbe condotto alla acquisizione da parte dell'ente) dovrebbero essere indicati con precisione gli estremi ed i confini dell'area acquisita. E' una sorta di esproprio, precisamente.
Riporto qui di seguito l'art. 41 comma 1, prima parte, T.U. Edilizia:

Articolo 41
(L) - Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27 , commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 2 , comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 )
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31.


Non vi è una tempistica alla quale il comune debba attenersi. Trascorso il termine assegnato per la demolizione senza che il proprietario vi abbia provveduto, l'area è acquisita al patrimonio comunale.
 

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