Principali adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nelle AGENZIE IMMOBILIARI,
(D.Lgs. n° 81/08 - Testo unico sulla sicurezza)
Com’è noto, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per molti articoli, tranne alcuni che entreranno in vigore il 15 maggio 2009.
Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo:
Le attività assoggettate al D. Lgs. 81/08 sono tutte quelle in cui sia presente almeno un lavoratore.
E’ definito “lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa…, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione…, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento,…”
Si ritiene di fondamentale importanza ricordare che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi. La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è considerata motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Ovviamente permangono gli altri obblighi già introdotti dalle norme previgenti.
Per una personalizzazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per redigere un Manuale della Sicurezza valido a fornire, oltre alla documentazione utile all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, le informazioni necessarie riguardanti i requisiti minimi che devono avere gli ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro, gli archivi, la documentazione da conservare (es. dichiarazioni di conformità degli
impianti, verifiche periodiche), le figure coinvolte nella gestione della sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi, rappresentante dei lavoratori) e la formazione che devono ricevere, la presenza di presidi antincendio (es. estintori) e di primo soccorso (es. cassetta di pronto soccorso), F.I.A.I.P. ha stipulato una Convenzione con Esse Ti Esse S.r.l. e attivato il servizio di “Redazione del Manuale della Sicurezza e della Valutazione dei rischi”.
Si rammenta infine che la legge prevede per ogni inadempienza pesanti sanzioni penali e pecuniarie variabili ognuna tra 750 e 10.000 € (e pene accessorie che arrivano fino alla sospensione dell’attività imprenditoriale).
A cura di Luciano Passuti.
(D.Lgs. n° 81/08 - Testo unico sulla sicurezza)
Com’è noto, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per molti articoli, tranne alcuni che entreranno in vigore il 15 maggio 2009.
Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo:
- estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle norme di tutela della salute e sicurezza, anche ai cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro interinale, ecc.),
obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i rischi presenti,
sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni, quali ad esempio la mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la mancata formazione.
Le attività assoggettate al D. Lgs. 81/08 sono tutte quelle in cui sia presente almeno un lavoratore.
E’ definito “lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa…, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione…, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento,…”
Si ritiene di fondamentale importanza ricordare che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi. La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è considerata motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Ovviamente permangono gli altri obblighi già introdotti dalle norme previgenti.
Per una personalizzazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per redigere un Manuale della Sicurezza valido a fornire, oltre alla documentazione utile all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, le informazioni necessarie riguardanti i requisiti minimi che devono avere gli ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro, gli archivi, la documentazione da conservare (es. dichiarazioni di conformità degli
impianti, verifiche periodiche), le figure coinvolte nella gestione della sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi, rappresentante dei lavoratori) e la formazione che devono ricevere, la presenza di presidi antincendio (es. estintori) e di primo soccorso (es. cassetta di pronto soccorso), F.I.A.I.P. ha stipulato una Convenzione con Esse Ti Esse S.r.l. e attivato il servizio di “Redazione del Manuale della Sicurezza e della Valutazione dei rischi”.
Si rammenta infine che la legge prevede per ogni inadempienza pesanti sanzioni penali e pecuniarie variabili ognuna tra 750 e 10.000 € (e pene accessorie che arrivano fino alla sospensione dell’attività imprenditoriale).
A cura di Luciano Passuti.