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...e su quale base questa affermazione....anche gli esperti dovrebbero leggere bene, prima di rispondere
DinaC ti ha detto bene... la ripsrtizione delle spese straordinarie avvinene con determinati parametri...Il lastrico solare può essere destinato all’uso comune oppure all’uso esclusivo e per quest’ultimo caso l’art. 1126 cod. civ. prevede che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 alla spesa per le riparazioni e le ricostruzioni del lastrico stesso, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Per i danni, concordo nel ritenere che avrete una polizza che li coprirà. E' necessario informarsi presso l'amministratore.
Per questo motivo ho citato che solitamente nei condomini (in particolare in presenza di un amministratore) si mette in gioco l'assicurazione...Si consideri inoltre il caso (non infrequente) in cui la mancata manutenzione del piano di calpestio abbia cagionato danni al locale sottostante. Poichè la manutenzione del piano calpestabile compete al proprietario del piano superiore (nella fattispecie i condomini), a suo esclusivo carico saranno anche i danni cagionati al locale sottostante dalla non effettuazione delle opere necessarie. In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (cfr Cassazione Civile, sez. II, 12 aprile 1999, n. 3568)
Il piano di copertura è utilizzato in forma esclusiva da te, pertanto in base all'art. 1587 del c.c., chi ha in consegna un bene che può interessare anche terzi, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato...A me risulta che la manutenzione della terrazza di copertura spetti a tutti i condomini tranne che il proprietario della terrazza abbia vietato la manutenzione
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