Lorenzo Coniglio

Membro Junior
Agente Immobiliare
salve quali sono le differenze fra le due figure professionali
Buongiorno, in maniera estremamente sintetica ma pratica, possiamo dire che il mediatore è il professionista legittimato a seguire l'intero iter di una compravendita, dal momento in cui entra in contatto con un venditore (o acquirente) sino al momento in cui dal Notaio vengono consegnate le chiavi.
Il procacciatore è colui che fornisce al mediatore i contatti di una persona che è interessata a vendere (o acquistare), ed il suo operato nella compravendita termina lì.
Mi auguro di averti, seppur in maniera elementare, distinto le due figure.
Cordiali saluti.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
possiamo dire che il mediatore è il professionista legittimato a seguire l'intero iter di una compravendita, dal momento in cui entra in contatto con un venditore (o acquirente) sino al momento in cui dal Notaio vengono consegnate le chiavi.

Legittimato in base a quale norma?

Il mediatore, restando nelle normative, potrebbe benissimo limitarsi a mettere in contatto le parti, incassare al momento della proposta accettata per poi fregarsene di tutto il resto.

A dirla tutta potrebbe anche, legittimamente, non essere autorizzato (dalle parti) ad assistere all'atto.

Che poi nella pratica (fortunatamente) questo non avvenga ne siamo contenti tutti, ovviamente.
 

Formatore Agenti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il mediatore è disciplinato dall'art 1754 c.c.: Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
E' caratterizzato da imparzialità è matura le provvigioni da ambo le parti alla conclusione dell'affare.
Il procacciatore che lavora nel settore immobiliare lavora per solo una delle parti procacciando appunto affari immobiliari.
Ma attenzione anche i procacciatori d’affari che svolgono l’attività nel settore immobiliare anche se solo per conto di una sola delle parti (detta mediazione atipica o unilaterale) devono essere iscritti al REA/RI di cui alla L.39/89 (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) poiché assimilabile al mandato con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo.
 

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