gcaval

Membro Attivo
Professionista
Chiedo agli esperti di condominio se ci sono particolari prescrizioni per intervenire in nome e per conto di un condòmino, sia alle riunioni, sia per ricevere le comunicazioni dell'amministratore, sia per effettuare i pagamenti relativi alle rate.

In sostanza, se un condòmino, per impossibilità o per qualsiasi altra ragione, ad esempio perché distante da casa, delegasse una terza persona, mediante banale delega firmata (e annesse copie di documenti) o addirittura mediante procura speciale (perché gli delega proprio la vendita dell'immobile), l'amministratore può rifiutarsi di interfacciarsi con il procuratore/delegato? Ci sono problemi circa la domiciliazione? Ci sono leggi specifiche del condominio (o di uno specifico regolamento di condominio) per cui l'amministratore possa rifiutarsi?

Al di là del fatto che è poco intelligente non collaborare e non accettare che qualcuno assolva ai pagamenti di qualcuno che è impossibilitato, si può fare? Ci si può rifiutare di mandare preventivi di spesa e consuntivi al rappresentante?

Grazie per le risposte in anticipo.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
A parte il caso della delega assembleare (e dunque valida per la singola assemblea) , per tutto il resto è assolutamente normale e doveroso che l'amm.re rifiuti di interfacciarsi con chiunque sia diverso dall'intestatario dell'immobile e NON munito di procura notarile.
 

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