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Graziano Cavallini

Ospite
[I ]Da oggi è disponibile un nuovo prodotto assicurativo a garanzia dei canoni di affitto esclusivamente per abitazioni. Di seguito una sintesi del prodotto[/I]
SCHEDA PRODOTTO
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica proprietaria di una abitazione data in locazione.
REQUISITI DI ASSICURABILITA’
Il Contratto di Locazione deve essere :
- stipulato per immobile destinato ad uso abitazione;
- regolarmente registrato a norma di legge;
- relativo ad immobile ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Stato di S.Marino e Città del Vaticano.
- che il Canone Annuo di locazione sia inferiore al 40% del Reddito Lordo annuo del Locatario .-
che il Locatore non abbia avuto precedenti morosità con il Locatario su altri
eventuali precedenti contratti di locazione.

DURATA DELLA POLIZZA
La stessa del Contratto di Locazione: 1; 2; 3; 4; 5 anni massimo.
BENEFICIARIO DELLE GARANZIE
Il locatore che recupererà in parte o tutti i canoni non corrisposti dal Locatario.
GARANZIE PRESTATE
TUTELA LEGALE
Le garanzie vengono prestate al Locatore assicurato esclusivamente nei casi di morosità del Locatario per:
a) l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore al pagamento dei canoni
insoluti e/o degli oneri accessori insoluti
b) l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile, nei confronti del Locatario. La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta a carico del Locatore di € 258,00.
Si considera in garanzia la morosità non inferiore a giorni 90.
Le garanzie vengono prestate per un massimale di € 2.500,00 per “Caso assicurativo” e per l’intera durata dell’assicurazione.
Le garanzie non sono valide:
a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori già insoluti alla stipula;
b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso del recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a:
- perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato;
- vizi dell’immobile locato;
- manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato;
- molestie nel godimento dell’immobile locato;
- miglioramenti o addizioni sull’immobile locato;
- qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi
bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza per finita locazione e per l’intimazione di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato.
PERDITE PECUNIARIE
Le perdite pecuniarie subite dal Locatore in caso di morosità del Locatario che abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere dal Giudice lo sfratto per morosità.
La garanzia è operante a condizioni che:
- il Locatore abbia già fatto ricorso all’intimazione di sfratto per morosità ;
- il Conduttore non abbia già sanato integralmente la morosità nelle more della comparizione presso il Giudice competente o in sede di prima udienza;
- il Giudice competente abbia emesso provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”, con contestuale fissazione della data di esecuzione.
La garanzia è esclusa per :
a) l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti se inerenti a insoluti antecedenti la stipula della polizza.
b) controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso del recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
c) controversie relative a:
- perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato;
- vizi dell’immobile locato;
- manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato;
- molestie nel godimento dell’immobile locato;
- miglioramenti o addizioni sull’immobile locato;
- qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari),eventi bellici, atti
di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate,nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza per finita locazione e per l’intimazione di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato;
n) in caso di sub-affitto dell’immobile locato;
o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo;
p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati.
Modalità di pagamento
Pagamento in unica soluzione per l'intera durata della polizza.
COMBINAZIONI DI GARANZIE
Per la Tutela Legale
Unica, con premio variabile secondo la durata della polizza
Per le Perdite Pecuniarie
BASE: sino a 6 mesi di Canoni con il massimo di 12.000 Euro
PLUS: sino a 12 mesi di Canoni con il massimo di 20.000 Euro
 
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Graziano Cavallini

Ospite
molto interessante

Ovviamente concordo.:risata: Ad esso può essere abbinata una CPI a garanzia del pagamento de canoni in caso di perdita impiego, invalidità e morte sulla falsa riga dei prodotti a garanzia delle rate di mutuo. Per le aziende possiamo proporre un prodotto che si differenzia solamente per il fatto che la garanzia dei canoni è prestata tramite CONFIDI anzichè Compagnia assicurativa.
 

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