novellina

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, non so proprio come comportarmi con i Promissari Acquirenti.
Proposta sottoscritta e accettata il 31/05/17, clausola sospensiva mutuo 15/09/17, atto entro 31/10/17.
Immobile passato di proprietà sempre per successione.
Mutuo ok a livello reddituale, perizia ok, mancava solo la relazione notarile. Il 20 agosto si scoprì che a livello comunale l'immobile era mapp.1 e al catasto mapp.8. I Promissari Venditori incaricano il loro geometra ok docfa ma consegna documenti al notaio il 12/09/17. I miei clienti Promissari Acquirenti comunicano che essendo fuori dai termini non vogliono comprare l'immobile.
Occorre lettera di diniego della banca oppure va bene così è scaduto il termine una stretta di mano e via, oppure perdono il deposito e ho diritto alla provvigione?
Vi ringrazio anticipatamente.
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Da quanto racconti, i termini scadono il 31 ottobre 2017 data entro la quale dovrà essere stipulato l'atto notarile (che presuppone tutto sia in regola e/o se al momento non lo è per quella data dovrà esserlo).

L'acquirente, ad oggi non può pertanto recedere motivatamente dal contratto e se lo fa perde la somma versata quale deposito (in questo caso divenuta caparra) e deve versare la provvigione (che sarebbe dovuta essere versata al decadimento della condizione sospensiva, ovvero nel momento in cui gli hanno deliberato il mutuo).
 

novellina

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie Emanuele hai colto bene la situazione la data dell'atto fa scadere i termini, invece i Promissari Acquirenti dicono che per loro e il loro avvocato il termine da rispettare è quello della delibera del mutuo. Per ora l'assegno in deposito ce l'ho io e attendo riscontro da parte dei proprietari.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Se ha sciolto la riserva sulla condizione sospensiva relativa al mutuo, l'acquirente perde la caparra.
Non è che il termine di rogito sia una scadenza automatica del contratto, si può sicuramente andare oltre e convocare comunque l'acquirente.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Grazie Emanuele hai colto bene la situazione la data dell'atto fa scadere i termini, invece i Promissari Acquirenti dicono che per loro e il loro avvocato il termine da rispettare è quello della delibera del mutuo. Per ora l'assegno in deposito ce l'ho io e attendo riscontro da parte dei proprietari.
Se non hanno avuto il mutuo entro il 15/9 per lentezze della parte acquirente (o per qualsiasi motivo) la condizione sospensiva non si è avverata ,il contratto non diventa efficace ,i promissario acquirenti non perdono caparra e non pagano provvigioni.
Se la situazione è questa e consegni l'assegno ai venditori commetti un grosso errore,devi ridarlo al l'acquirente.
 

novellina

Membro Attivo
Agente Immobiliare
È un immobile in collaborazione e sino a quando non ho autorizzazione scritta dai venditori l'assegno rimane fermo in deposito. Si Francesca con agosto di mezzo ci sono stati dei ritardi, i venditori hanno comunicato di dare tempo al notaio e banca di concludere la pratica mantenendo il termine dell'atto. La parte acquirente afferma che dovevano svegliarsi prima e che non vogliono più comprare per loro il termine delibera mutuo è scaduto.
Quindi non occorre nessuno scritto dalla banca e si conclude così?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Dipende da come è stata scritta la clausola sospensiva,ma generalmente se è riportata la condizione "ottenimento mutuo entro il ..." ed entro quel giorno il promissario acquirente non comunica di aver avuto l'ok della banca il contratto non diventa efficace,in pratica è come se non fosse mai stato firmato nulla e non ci sono più impegni tra le parti .
I venditori avrebbero dovuto concordare per iscritto un prolungamento dei termini relativi all'avveramento della condizione,dovuto a loro ritardo,così entrambe le parti avrebbero potuto avere più tempo "ufficialmente"e di comune accordo.
I venditori,se è passata la data entro la quale doveva avverarsi la condizione,non hanno nessun titolo per autorizzarti a restituire l'assegno e bene fanno gli acquirenti a pretenderne la restituzione.
Poi è possibile che gli acquirenti abbiano semplicemente cambiato idea,ma ,con la condizione sospensiva mutuo non avverata,è loro facoltà non proseguire nell'acquisto,anche se ora la banca sarebbe disposta a erogare.
Ennesimo caso in cui le condizioni sospensive si dimostrano un'arma a doppio taglio.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ennesimo caso in cui le condizioni sospensive si dimostrano un'arma a doppio taglio.

Io le odio profondamente!

Figurati che noi abbiamo avuto casi in cui il venditore ci ha diffidati dal restituire l'assegno al proponente e il proponente ci ha intimato di restituirglielo.
Risultato: l'assegno è in ufficio da un anno e i due stanno valutando se farsi causa o no.
La sospensiva a volte viene interpretata come diritto di fare i capricci e cambiare idea se ti va e qualche volta i venditori se hanno tempo e soldi da perdere si divertono a rompere le ..... ai proponenti ed ai poveri Agenti Immobiliari
 

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