E come fa il tuo agente ad avere queste certezze ?
Niente può esserti imputato, visto che la data ultima da rispettare per il rogito è 30\11.
Con l’accordo delle parti si può rogitare prima, altrimenti si deve aspettare la data prevista. L’acquirente non può pretendere di anticipare il rogito così tanto, senza offrirti qualcosa in cambio del tuo disagio.
Ma se senza anticipo non avrà il mutuo ( probabilmente rischia che peggiorino le condizioni, non che non possa ottenerlo) , dovrai valutare se ti conviene anticipare il rogito, o cercare un altro acquirente.
Visto che la necessità di anticipare il rogito è dell’acquirente, potresti proporre di rogitare, e di restare nell’abitazione non più tua senza pagare un affitto , ma a titolo di comodato gratuito, tenendo a tuo carico spese condominiali e utenze per quel periodo.
Insomma, potreste trovare una soluzione di compromesso, in cui ognuno va incontro all’altro per minimizzare i disagi.
Se la delibera non arriva entro il 31 giugno, il contratto da voi concluso rimane inefficace ( cioè non ha più valore perché non si è avverata la condizione sospensiva), a meno che tu preferisca aspettare l’eventuale delibera , anche se successiva al 31 giugno.
In questo caso meglio metterlo per iscritto.