Salve, come sono solito ricordare l'acquisto di un immobile deve essere l'incontro delle possibilità del compratore con le esigenze del venditore; questo concetto si trasla giuridicamente in quella che viene definita "trattativa", regolata da precise disposizioni di legge. Ho premesso questo per dire che :
1- il mediatore o per meglio dire l'agente immobiliare si pone in maniera equidistante tra i due soggetti, tutelandone gli interessi secondo precisi dettami legislativi; questo significa che non può obbligarti a redigere una proposta di acquisto ( che ricordo essere un contratto ) che non preveda clausole e/o condizioni previste dalla legge, detto in parole povere : tu puoi inserire ( secondo me devi ) la condizione sospensiva a tutela della tua proposta, l'AI non può rifiutarsi di fartela inserire ed in fase di trattativa puoi limarne gli effetti.
2- quando sottoscrivi una proposta di acquisto l'eventuale dazione di danaro allegata, a qualunque titolo sia imputata ( caparra, acconto, ecc. ) deve essere sempre intestata al venditore e mai a persone diverse, nel solo caso della condizione sospensiva la somma corrisposta viene consegnata ad un terzo il quale non ne è proprietario ma depositario e ne provvederà la consegna al legittimato dalla condizione sospensiva ( venditore se la condizione si avvera o compratore se non si avvera )
3- credo sia opportuno vedere a che titolo l'assegno è stato intestato al mediatore e cosa e come è stato riportato in proposta.
In ultimo provvederei immediatamente alla richiesta di restituzione del titolo. Fabrizio