Il termine non è un elemento essenziale del contratto, bensì un elemento accidentale, quindi sono d'accordo con Francesca63.
Se sei d'accordo con la Francy, perche nella fattispecie, la proposta non era accettata allora capisco.
Di fatto, rispondendo, non avevo agganciato da subito, che la proposta nemmeno era stata accettata.
Se invece, ti riferisci alle prassi da intermediazione immobiliare, che esulano dalle cattive abitudini dettate da una mal interpretazione delle definizioni, allora non ti capisco.
Perche' la disciplina di tali prassi e' diversa da quella che sostieni.
Leggi qui sotto.
Cosi', anche i tuoi agenti in via di formazione, potranno fruire di un tuo ruolo meno teorico ma assai più specialistico.
Termine contrattuale
AltalexPedia, voce agg. al 23/03/2016
di
Paolo Franceschetti
Pubblicato il 23/03/2016
- Categoria: Diritto civile
Termine contrattuale
di Paolo Franceschetti
Definizione
Disciplina del termine
Definizione
Il termine è l’evento futuro e certo dal cui dipende l’efficacia del negozio o la sua caducazione. La distinzione rispetto alla condizione attiene quindi alla certezza.
E’ considerato tradizionalmente un elemento accidentale del contratto, perché è liberamente disponibile dalle parti, e non sempre è previsto nel contratto.
Tuttavia taluno ha notato che in realtà il termine è un elemento connaturato ad ogni contratto, nel senso che non può ipotizzarsi un negozio, quale che sia, a tempo indefinito; anche solo implicitamente, ogni rapporto giuridico ha infatti sempre un inizio e una fine; non solo, ma per alcuni rapporti il termine caratterizza tutta la fattispecie (l’usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario; quando la locazione è ultranovennale deve essere trascritta; ecc.) sì che taluno ha sottolineato che la collocazione più corretta dell’istituto è quella degli elementi essenziali.
Il termine è in genere elemento accidentale, liberamente disponibile dalle parti.
Vi sono però alcuni negozi che non tollerano l’apposizione di un termine e sono detti
actus legitimi(matrimonio, negozi di diritto familiare, istituzione di erede, accettazione e rinuncia all’eredità); per converso, vi sono negozi in cui l’apposizione del termine è obbligatoria: il negozio costitutivo di usufrutto, la locazione, il negozio costitutivo del trust, la proposta irrevocabile, ecc.