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Ritenete possibile una proroga di 4 anni per un contratto transitorio stipulato con durata di 12 mesi grazie all'inserimento di una semplice clausola???
Giustissimo.... 5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno ...
Ecco cosa recita l'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002 sui contratti di locazione di natura transitoria:
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
Grazie per i riferimenti citati, che confermano quanto mi risultava.
Mi chiedo comunque se sia possibile in generale includere a contratto la clausola per la quale il locatore stipula il contratto transitorio, solo a condizione che il conduttore rinunci ad avvalersi della possibilità di trasformalo in contratto 4+4, in caso venga meno per lui l'esigenza transitoria.
Temo però possa farlo solo nei casi previsti per il diniego di rinnovo alla prima scadenza art. 3 L431/1998
Giustissimo.
Ma mi sembrava di ricordare che ci fosse la possibilità di prevedere nel contratto "...un unico rinnovo tacito di eguale periodo..."
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