roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il fenomeno dell’abusivismo nel campo dell’intermediazione immobiliare è sempre stato la spina nel fianco degli Agenti Immobiliari che esercitano la professione in maniera regolare e professionale.

La situazione si è fatta ancora più complessa a seguito dell’abolizione del “Ruolo” degli Agenti Immobiliari presso le Camere di Commercio.

Ma sparigliare le carte interviene una sentenza della Corte di Cassazione che nel respingere le pretese di un geometra che si era improvvisato abusivamente mediatore immobiliare, lo ha appunto accusato di aver agito senza avere la necessaria qualifica abilitante alla professione.

E poco importa se, nelle more del giudizio, il “Ruolo” presso le Camere di Commercio è stato abolito.

A scovare la sentenza della Cassazione [n.16147/10] è stato l’instancabile Luciano Passuti, presidente nazionale onorario della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, il quale, appellandosi al dettato della Suprema Corte afferma: «Il Governo ha sì abolito il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge. Pertanto rimangono in vigore le prescrizioni previste per svolgere l’attività».

Naturalmente Passuti non si limita a citare la sentenza nuda e cruda ma arguisce che leggendo bene fra le righe si evince come l’abolizione del Ruolo non abbia fatto decadere di per sé l’abusivismo, quasi che ognuno fosse libero di improvvisarsi Agente Immobiliare. Al contrario restano intatti tutti gli obblighi che la legge impone a chi intenda intraprendere questa professione, Ruolo o non Ruolo.

«Ma la Cassazione – ed è l’aspetto più rilevante per il futuro del mercato dell’intermediazione immobiliare – ha stabilito un fondamentale principio. Vale a dire – sottolinea Passuti – che il Decreto Legislativo del marzo scorso ha sì soppresso il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge che lo impone. Pertanto l’intermediazione immobiliare resta soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti di cui la legge 39/1989 e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese , se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (Rea). Per la Cassazione ciò comporta che in assenza di abrogazione della legge che impone l’iscrizione al Ruolo delle Camere di Commercio per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti ora nel Ruolo e in futuro nel Registro Imprese o nel Rea tenuti sempre dalla Camera di Commercio».

fonte: quotidianocasa.it
 

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