mi manca un passaggio: quale relazione sussiste nel tuo caso tra la persona fisica abilitata e la società abilitata?
Mi spiego con un esempio: Tizio è abilitato al ruolo ed è titolare di una ditta individuale con p. IVA, la Tizio Immobiliare; Caio, non abilitato al ruolo, apre con Tizio una società di intermediazione immobiliare la Tizio&Caio Supercase, di cui però Caio e non Tizio è legale rappresentante. In questo caso la società non è abilitata a fare alcunché, tuttalpiù affitta un ufficio, paga utenze e fornitori, assume una segretaria, ma nei confronti del cliente non può agire, l'unico che può farlo è la Tizio Immobiliare, al limite Caio gli dà una mano, ma senza potere di firma. Se invece è Tizio il legale rappresentante, la Tizio&Caio Supercase può intermediare tutto l'intermediabile, cioè è abilitata
Altra questione: che cosa c'è scritto nello statuto della vostra società abilitata? quali sono i suoi scopi sociali? che cosa prevedono gli articoli in merito alle qualifiche e caratteristiche dei soci? Se una società prevede che i suoi soci siano solo ed esclusivamente delle persone fisiche, non potrà avere collegamenti con altre società, tramite delegati di queste. Prima ancora che arrivi la legislazione a determinare eventuali incompatibilità (vedi il caso degli enti no profit), è lo statuto la prima regola cui dover rispondere.
Se nello statuto della società è prevista la possibilità di dar vita a società collegate e con scopi sociali altri, non vedo perché non si possa fare (nei limiti previsti dalla legge). Ma se non è previsto, bisogna tornare dal notaio...
Secondo me ingenera molta confusione la questione delle incompatibilità di funzione in capo alla persona fisica che esercita con iscrizione al ruolo l'attività di mediatore immobiliare (a parte le innovazioni recenti introdotte dalla Comunità Europea, che permette all'AI di esercitare diverse funzioni che prima gli erano proibite, fatto da cui sicuramente nasceranno problematiche interpretative...).
Non c’e’ bisogno di tutti questi arzigogolii Mariuz,
Il requisito e’ personale.
Per effetto di questo Tizio puo’ avere cento societa’.
Che siano nella stessa sede oppure in cento sedi diverse.
La legge non lo vieta.
In alcuni casi, se le sedi sono ubicate in in citta’ limitrofe una con l’altra, con lo stesso requisito si possono amministrare piu’ di una societa’.
Perche’ si presume, proprio data la vicinanza, che il titolare possa ben farlo.
Nella stessa sede puo’ esserci l’agente immobiliare e quello creditizio.
L’uno in societa’ con l’altro.
Col tuo requisito puoi esercitare su tutto il territorio nazionale.
Essere iscritto alla camera di commercio di Catanzaro mentre la tua srl risulta iscritta ed esercitante in quella di Milano.
Come accade, nella stragrande maggioranza dei noti network, dell’intermediazione nazionali.
Se le sedi sono diverse, si presume che se Tizio, unico abilitato al ruolo, si trova ad esercitare con i clienti nella sede di Milano, nello stesso momento le altre novantanove sedi, dovranno essere chiuse, oppure temporaneamente inabilitate.
Circostanza che non controlla nessuno.
una nuova srl a scopo generico e non di mediazione che si occupi - e fatturi- specificatamente per queste cose.
Basta avere la partita IVA e fatturi cio’ che ti pare.
Una piccola quota, risultante e per intervento all’atto di tizio, rappresentante in pectore di altra societa’,
Mentre per il residuo del compenso, destinato alla seconda srl, non necessariamente vi e’ l’obbligo di dichiararlo in atto.
La circostanza non esime la seconda srl di ottemperare alle tasse.