Salve a tutti.
Qualcuno è a conoscenza della differenza che intercorre fra gli "oneri accessori" e le "spese condominiali"?
Nelle bozze dei contratti di locazione pare che siano sinonimi ma io penso che una differenza (seppur lieve) ci sia.
Tempo fa chiesi lumi anche a un commercialista il quale non seppe cosa rispondermi
cinghialetto ...........copiata per te
oneri accessori e oneri condominiali - differenze e disciplina.
Sembra una questione di lana caprina, invece la focalizzazione dell’una piuttosto che dell’altra fattispecie comporta una differente disciplina non solo sostanziale.
Gli oneri accessori nelle locazioni infatti non sempre coincidono con gli oneri condominiali, pur essendo in questi compresi, e hanno una natura ben diversa da questi ultimi.
L’obbligazione del conduttore di adempiere agli oneri accessori ha la sua fonte in un contratto privato e ha come contropartita il diritto di usufruire dei servizi e/o delle prestazioni a cui tali oneri si riferiscono; il debito relativo alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi condominiali ha invece la natura “propter rem”.
L’amministratore del condominio ha quindi diritto di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e i servizi, nell’interesse comune, direttamente e esclusivamente «dai proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad essere rimborsati (in parte) dai conduttori.
Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di azioni dirette del l’uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio» (Cassazione, sentenza n. 17619/2007)
Nel caso di inadempimento del proprietario, l’amministratore può ottenere, nei confronti di quest’ultimo, il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo; il locatore adempiente ha invece il diritto di richiedere rimborso degli oneri accessori al conduttore.
Per quanto attiene alla prescrizione, dubbi sorgono per il diritto al rimborso del locatore delle spese, da lui sostenute, per il pagamento degli oneri accessori che per legge competono al conduttore. Trattandosi di somme che devono pagarsi periodicamente, dovrebbero sottostare alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n.4 e/o n.3, Codice civile.
Contrariamente, la Suprema corte (sentenza n. 5795/1993) ha ritenuto che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore dall’articolo 9 legge 392/78 si prescrive nel termine di due anni. Non ci sono dubbi, invece, per gli oneri condominiali i quali «attengono all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano nella previsione dell’articolo 2948, n. 4, Codice civile, con la conseguenza del loro assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale» (Cassazione, sentenza n. 12596/2002).