danielcarolia

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Agente Immobiliare
rtt. 73, 74, 75 e 76 - Disposizioni relative ai ruoli degli agenti di affari in mediazione, agenti
e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi ed elenco degli spedizionieri – e Art. 80 –
Disposizioni transitorie..
13.1. Il decreto legislativo di cui in epigrafe, ha tra l’altro dettato agli articoli 73, 74, 75 e 76
una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente
e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo per
alcune di esse anche limitate modifiche sostanziali.
La disciplina, sotto il profilo formale, in sintesi sopprime, solo per le attività di cui in
oggetto, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività,
di cui all’articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.
Quanto precede in conformità alle statuizioni della direttiva recepita, che indica nel 46°
considerando la riduzione del numero delle procedure e formalità applicabili, quale
presupposto per l’agevolazione dell’accesso all’attività di prestazione di servizi, ed al
successivo 54° considerando impone la sostanziale eliminazione dell’autorizzazione quale
modalità d’accesso ad un’attività di servizi. Parimenti la disposizione appare attuativa
della disposizione di cui all’articolo 41, lettera e) della legge 88/2009 (comunitaria 2008),
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che ha dettato i criteri di recepimento della richiamata direttiva.
In tale ottica appare di tutta evidenza la volontà del legislatore delegato, in attuazione della
direttiva e della norma di delega, di porre la DIA quale unica via d’accesso all’esercizio
delle attività sopra richiamate.
13.2. I predetti articoli 73, 74, 75 e 76 hanno tutti analoga struttura.
I rispettivi comma 1 sopprimono il ruolo o l’elenco.
I rispettivi comma 2 assoggettano le relative attività a dichiarazione di inizio di attività
differita (l’attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla
presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per
territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, evidenziando che, salvo
quanto specificato di seguito, nulla altro è innovato in generale relativamente ai requisiti
soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all’attività stessa che, ove
prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono
essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni
e autocertificazioni necessarie.
I rispettivi comma 3 prevedono che l’effettivo possesso di tali requisiti sia verificato dalle
Camere di commercio e, disponendo l’iscrizione dei dati relativi ai soggetti abilitati, a
seconda dei casi, nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche o
amministrative (REA) con assegnazione della specifica qualifica prevista dalla relativa
normativa, mantengono la piena conoscibilità di tali abilitazioni a suo tempo derivante
dall’iscrizione nel soppresso ruolo od elenco corrispondente, rafforzando anzi tale
conoscibilità, considerato che sia il registro delle imprese che il REA sono tenuti con
modalità informatizzate. Anche le necessarie garanzie di professionalità a tutela dei
consumatori e del mercato sono in tal modo garantite.
Ai rispettivi comma 4 sono contenute le disposizioni specifiche, tese a delimitare il campo
di applicazione di ciascuna specifica disciplina o, ove occorre, a modificarne i requisiti di
accesso in conformità alle prescrizioni della direttiva.
Ai comma 5 e 6 corrispondenti si evidenzia che le iscrizioni previste dalla nuova
disciplina, ed in particolare quella al REA prevista per i soggetti diversi dalle imprese,
“hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa
attività professionale” e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa
iscrizione nel ruolo o nell’elenco relativi, si intendono “ad ogni effetto di legge” riferiti
alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni.
Nel caso in cui per la tenuta del ruolo o dell’elenco era prevista un’apposita Commissione,
i rispettivi comma 7 evidenziano che le relative competenze sono svolte dalle Camere di
commercio.
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13.3. Benché le disposizioni dettate dagli agli articoli 73, 74, 75 e 76, con la nuova disciplina
procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di
commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, non abbiano decorrenza diversa da
quella generale del decreto legislativo e debbano trovare pertanto applicazione immediata
al decorso del relativo periodo di vacatio legis, tale applicazione deve essere contemperata
con la previsione di cui al successivo articolo 80 del suddetto decreto legislativo.
Quest’ultimo articolo, infatti, delega lo scrivente Ministero ad emanare entro sei mesi un
decreto ministeriale per disciplinare sia le modalità di passaggio nel registro delle imprese
o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali, sia le modalità di iscrizione, nei
medesimi Registro delle imprese e REA, dei soggetti che intendono iniziare ex novo ad
esercitare tale attività.
Da quanto precede deriva che è necessario definire l’esatto momento dell’acquisizione
dell’efficacia delle nuove disposizioni, in presenza, da un lato, della chiara volontà del
legislatore di sostituire la DIA all’iscrizione nei ruoli ed elenchi in questione, ma
dall’altro, della necessità di non determinare vuoti di disciplina e di tutela nelle more
dell’attuazione delle nuove disposizioni procedurali previste dal citato articolo 80. Le
Camere di commercio, pertanto, a parere della scrivente, dovranno dare immediata
applicazione alla nuova disciplina in tutti gli aspetti non condizionati dall’assenza di tali
indicazioni procedurali, attenendosi, per i resto, alle seguenti prime indicazioni
prudenziali.
In sede assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio
2010 e la data di applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 80,
coloro i quali intendono svolgere le attività di agente d’affari in mediazione, agente e
rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, presenteranno alla
CCIAA competente (all’ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli o all’ufficio del
registro delle imprese, a seconda delle determinazioni organizzative di ciascuna Camera),
una dichiarazione di inizio attività, corredata delle autocertificazioni relative al possesso
dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi, così come eventualmente
modificate per questo aspetto dal decreto legislativo in questione, secondo il seguente
percorso procedimentale: dichiarazione di inizio attività (DIA) – decorso del tempo
(almeno trenta giorni) – comunicazione di inizio attività (CIA).
L’ufficio camerale competente, effettuate le debite verifiche, e previa comunicazione di
inizio attività, iscriverà provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli ed
elenchi, nella eventuale sezione richiesta, anche al fine di mantenere aggiornata la base su
cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA. Ai
medesimi fini i predetti ruoli ed elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente,
curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e
cancellazioni, secondo la disciplina vigente.
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Nulla è innovato, inoltre, limitatamente a tale periodo transitorio, con riferimento
all’iscrizione nel registro delle imprese esercitanti le attività in questione, né, in tale
periodo transitorio, gli adempimenti in questione coinvolgeranno in alcun modo il REA.:applauso:
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Avevo scritto questo breve articolo il 18 Aprile scorso, per commentare il decreto legislativo italiano del 27 Marzo 2008 che recepiva la Direttiva Servizi dell' UE, detta anche Direttiva Bolkenstein.
Avevo commentato con parole semplici e senza usare espressioni strettamente giuridiche.
Ecco cosa avevo scritto.

Situazione dello stato delle cose.

Gli Agenti Immobiliari hanno perso il Ruolo ma hanno trovato un Registro.

Dopotutto un Ruolo non era un Ordine né un Albo. Faceva ordine e chiarezza ma non era, appunto, un Ordine.

Ma cosa importante, salve improbabili sorprese, gli Agenti Immobiliari hanno salvato i requisiti professionalizzanti ( un applauso a FIAIP e FIMAA!) della loro professione: corso professionalizzante ed esame camerale.

Quindi, dire si accede al Ruolo, tramite corso ed esame oppure si accede al Registro, tramite corso ed esame è cantare la stessa canzone, è suonare la stessa musica. Il cliente, si sa, in queste cose è superficiale non approfondisce. Poi pensa, giustamente, alla casa da comprare o vendere, alla somma da sborsare, ai documenti da portare, al mutuo, alla conformità urbanistica, alla provvigione…non considera affatto se l’agente immobiliare con cui sta trattando è iscritto al ruolo oppure al registro oppure… non è iscritto a nulla, come a volte succede.

Il cliente valuta e giudica dal comportamento, dalla competenza, dall’onestà, non da una semplice iscrizione ad uno sconosciuto ( per il cliente) registro, esamina e valuta se, la persona che intermedia, sa risolvere le sue difficoltà, se è capace di diradare i propri dubbi, calmare le sue preoccupazioni, sa FARSI CARICO DEI SUOI PROBLEMI PSICOLOGICI.

L'agente immobiliare è un psicanalista del mattone… smussa angoli, appiana spigoli, pialla ruvidezze.

L'agente immobiliare ha salvato inoltre la sua INCOMPATIBILITA', grossa mano contro l’invasione dei…barbari alle porte.

Si può respirare. :fiore:

Ah dimenticavo… ci sono gli adempimenti ed obblighi assurdi, ma, dai, con un minimo di lobby, pressante ma discreta, si può portare a casa qualche risultato soddisfacente anche in quella direzione.
Diamo tempo al tempo e mai disperare.
Infatti il cielo è ancora nuvoloso ma lì, in fondo all’orizzonte, già si intravede chiaramente un pezzo di azzurro.

L'agente immobiliare è un ottimista congenito altrimenti faceva un altro lavoro. Matematico.:);)
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Senza conoscere i regolamenti attuativi, neppure la bozza ministeriale, io non sono in grado di prevedere cosa succedera' nella pratica.
Certo il Ministero dovra', per gli Agenti Immobiliari, comunque seguire le disposizioni dell'art 73 !
 

danielcarolia

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
concordo sull'ottimismo congenito,se non lo si possiede chi fa questo mestiere è un masochista.
Per quanto riguarda inoltre anche le procedure anche se il ruolo non c'è più quando un ipotetico signor X Voglia diventare agente immobiliare si fa corso,esame,si apre la sua bella società si siscrive al rea...e ...anche se il ruolo non c'è più deve comunque padare le 168 euro sul conto 8003(con una bella contraddizione perchè la vecchia causale è iscrizione ruolo mediatori) e versare con bollettino le 31 ala Camera di Commercio...quelle 31 euro sono quelle che la Camera di Commercio utilizza per i costi da sostenere nella verifica dei nostri requisiti.
Requisiti che ruolo o non ruolo per ora (per fortuna )continuano ad esistere....
Ho cambiato sede a una delle nostre società e oltre alla trafila di cui sopra con versamento al 8017 e cc mi hanno chiesto la mia i;)scrizione al ruolo...poichè anche se il ruolo non c'è più per loro quello era un segnale per il possesso dei requisiti...
insomma per ora nulla cambia se non le parole.....E' cmq una transizione....vedremo.
 

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