CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si conviene, a favore della parte promissaria acquirente, la risoluzione di diritto del presente contratto preliminare, con il conseguente diritto di ricevere dalla parte promittente venditrice il doppio della caparra versata, ai sensi del citato art. 1385 C.C. nei seguenti casi:
- ritardo del termine essenziale previsto a favore della parte promissaria acquirente, il quale potrà optare per l'esecuzione in forma specifica del contratto; per detta ipotesi è prevista una penale a carico della parte promittente venditrice di Euro per ogni giorno di ritardo salvo l'eventuale maggior d'anno.
La presente è da ritenersi come clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del C.C. Pertanto al verificarsi di uno degli eventi sopra specificati, il contratto si intenderà risolto a seguito della comunicazione effettuata dalla parte interessata alla parte inadempiente, a norma del secondo comma del citato art. 1456 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la stessa parte promissaria acquirente non voglia invece mantenere in vita il contratto e chiedere comunque il risarcimento dei danni subiti.