giovi

Nuovo Iscritto
Mi hanno chiesto in affitto un appartamento per un mese. Posso non fare il contratto considerando l'appartamento come casa-vacanza?
Quali sono gli obblighi che ho?
 

grace

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Partendo dal presupposto che la tipologia casa vacanza
si possa solo effettuare in luoghi di villeggiatura.
Non necessariamente è indispensabile fare un contratto con relativa registrazione
poiche non superi un mese di locazione.
Nota bene che è sempre obbligatorio citare nella dichiarazione dei redditi il profitto realizzato.

Oltretutto alla data di oggi se affitti a persone che non rientrano nella comunità europea sei obbligato
a trasmettere alla stazione di P.S. il relativo modulo con i nominativi degli affittuari con relative copie dei documenti d'identità.

Alla luce di cio ti consiglio effettivamente di redigere un contratto di locazione
per casa vacanza con la richiesta di un buon acconto per non rimanere ad inizio locazione
con una casa vuota e un pugno di mosche in mano.
 

grace

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
certo ai ragione esiste anche quest 'ultima tipologia
oltre le mete marittime e montane
il problema e sempre quello sin quando l'agenzia delle entrate non predisporra il modulo per la trasmissione
delle locazioni per via telematiche anche al di sotto del mese di locazione.

sei vincolato per legge agli obblighi che gia ti avevo descritto

quindi pertanto l'uso vacanza ti incidera solo fiscalmente sulla dichiarazione dei redditi
 

Letizia Arcudi

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ciao
l'obbligo della trasmissione "cessione fabbricato" anche per uso turistico è di 48 ore dalla consegna
è meglio una forma scritta per cautelare entrambe le parti
non c'è l'obbligo di registrazione.
 

giada

Nuovo Iscritto
grace ha scritto:
Oltretutto alla data di oggi se affitti a persone che non rientrano nella comunità europea sei obbligato
a trasmettere alla stazione di P.S. il relativo modulo con i nominativi degli affittuari con relative copie dei documenti d'identità.


ciao,
l'anno scorso avevo letto che se residente in italia la schedina di p.s. non serviva consegnarla.. ora leggo addirittura coloro che rientrano nella com europea...

dove posso trovare una circolare al riguardo delle schedine di p.s.??

grazie
 

giada

Nuovo Iscritto
giada ha scritto:
grace ha scritto:
Oltretutto alla data di oggi se affitti a persone che non rientrano nella comunità europea sei obbligato
a trasmettere alla stazione di P.S. il relativo modulo con i nominativi degli affittuari con relative copie dei documenti d'identità.


ciao,
l'anno scorso avevo letto che se residente in italia la schedina di p.s. non serviva consegnarla.. ora leggo addirittura coloro che rientrano nella com europea...

dove posso trovare una circolare al riguardo delle schedine di p.s.??

grazie




TULPS-Art. 109

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
 

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