Mikeko

Membro Junior
Professionista
Ciao a tutti, averete sentito tutti della decisione della Corte cost che finalmente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011 per eccesso di delega...EVVAIIIIIIII...ho scritto qui una nuova discussione non sapendo se già qlc l'ha attivata a riguardo...volevo sapere da voi a fronte di questa decisione come vi state muovendo..il mio inquilino si era recato all'agenzia delle entrate per attivare questa pratica in quanto il contratto di locazione scritto che era in essere era stato tardivamente registrato oltre i 30 gg... ora sono tre anni praticamente che mi paga 60€ al mese anzichè 500 senza pagare spese condominiali e adeguamenti istat.
come devo procedere?
lettera per richiedere arretrati morosità e se li paga può rimanere nei locali in quanto è in vigore il contratto stipulato e se invece non paga gli faccio lo sfratto perche moroso
OPPURE
posso fargli lo sfratto direttamente senza dargli facoltà di scegliere cosa fare?
grazie a tutti!!!
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se ben comprendo esiste a monte un regolare contratto scritto e firmato dalle parti, ma non registrato nei termini dei 30 giorni. Se così è, in tale fattispecie, se il conduttore ha presentato denuncia in base all’art. 3, commi 8 e 9 (ora cancellati), registrando il contratto firmato dalle parti e sanando, al contempo, le irregolarità fiscali, potrai agire in giudizio da subito per ottenere la convalida di sfratto e la conseguente condanna di rilascio, contestando illecita autoriduzione di canone (inadempimento) operata dalla tua controparte.
 

gio.trap

Membro Junior
Privato Cittadino
Non sono certo che il cliente di Mikeko possa agire direttamente tramite Sfratto per morosità, infatti il conduttore ha pagato in misura ridotta in forza di una regolare (a quei tempi) norma giurudica.
Pertanto dovrà prima mettere in mora il conduttore e poi agire eventualmente in via giudiziaria per farsi riconoscere il proprio credito.
Comunque bisogna rammentarsi che essendo stato registrato in ritardo il contratto di locazione originario sarà ugualmente dichiarato nullo dal giudice che provvederà conseguentemente al mutamento del rito con l'inevitabile allungarsi dei tempi.
 

Mikeko

Membro Junior
Professionista
si ma dovrò mandargli una lettera di messa in mora chiedendo il pagamento degli arretrati entro un termine e se non lo fai gli farò poi lo sfratto giusto???
o posso sfrattarla direttamente??? gli faccio la sorpresina :))))) come lei l aveva fatta a me del resto...
 

gio.trap

Membro Junior
Privato Cittadino
Per quanto la Tua seconda ipotesi abbia un certo fascino, è consigliabile spedire una raccomandata a.r. con un termine (10-15 gg.) per il pagamento degli arretrati in cui spieghi il perchè del tuo credito.
In caso contrario una volta davanti al giudice Ti esporresti (anche se a dire il vero in via del tutto ipotetica) ad eccezioni da parte del conduttore (es.: fino a ieri tra noi vigeva un altro contratto e nessuno mi ha detto che era cambiato ecc...) che potrebbero portare all'allungamento della convalida dello sfratto (e Ti garantisco che la giustizia italiana non ha bisogno del Tuo aiuto per fare durare le cause più del dovuto).
 

Mikeko

Membro Junior
Professionista
in effetti se anche le facessi lo sfratto direttamente lei potrebbe sanare la morosità in udienza e rimanere nell'immobile anche se io non la voglio piu...quindi conviene metterla in mora...tieni conto che mi ha sempre contestato le spese condominiali esposte a suo carico (diceva che i millesimi a me imputabiti erano sbagliati) e dal 2007 non me le paga!!!cosi come pure l'istat sul canone vecchio e su quello ridotto!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non conosco le motivazioni dell'annullamento dei commi ecc.
Se ho inteso bene, alla base c'è un eccesso di delega: e cosa aspettano a riformularlo in modo corretto?.
Posso capire che far scattare la penalità al primo giorno di ritardo (il 31-esimo) fosse eccessivo: ma se al 60_imo non è ancora registrato il contratto, mi sembrava più che giusta una bella penalizzazione.
Scusate l'OT.
 

gio.trap

Membro Junior
Privato Cittadino
Esatto per eccesso di delega (art. 76 Cost.) in particolare, la sentenza 50/14 ha dichiarato illegittima la novazione (cioè la sostituzione di un vecchio contratto con uno nuovo) con la rideterminazione di un nuovo canone e la fissazione di una nuova durata (4+4 dalla data della denuncia all'AdE), ma la stessa non va ad incidere minimamente sulle norme che determinano la nullità dei contratti di locazione registrati in ritardo.
Pertanto quando si procederà alla convadida dello sfratto il giudice dovrebbe dichiarare la nullità del contratto di locazione originario.
 

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